Procedure concorsuali
19 Maggio 2020
Presentazione possibile per l'imprenditore, ma solo a determinate condizioni.
La Cassazione, con la sentenza n. 25479/2019, ha affrontato il tema della riproposizione della domanda di concordato preventivo da parte del medesimo debitore. In particolare, si è dapprima esaminata la possibilità di dichiarare il fallimento di una società in concordato, deducendo che in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. F., cioè quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, sia stata revocata l’ammissione alla procedura, la proposta di concordato non sia stata approvata e, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, a seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161, c. 6 L.F., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l’eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, in pendenza dell’udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l’eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso (corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda con riserva, e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass., Sent. 31.03.2016, n. 6277). Ancorché non si possa ravvisare un rapporto di pregiudizialità tecnica fra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento, è ovvio che durante la pendenza del primo non può ammettersi l’autonomo corso del secondo, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla legge fallimentare (artt. 162, 173, 179 e 180).
Osserva la Corte nel provvedimento su citato che, ai sensi dell’art. 161, c. 9 L.F., al debitore non ammesso al concordato di cui al comma 6, è precluso unicamente di ripresentare nel biennio una nuova domanda di concordato con riserva. Ebbene, dal dato testuale, che non autorizza interpretazioni estensive o analogiche, può dunque ricavarsi, a contrario, che il medesimo debitore possa presentare una nuova domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, c. 1 L.F. citato (Cass., sent. n. 6277/2016). Ne consegue, conclude la Corte, che non può certo dubitarsi sulla possibilità da parte del debitore di presentare ai creditori una nuova proposta concordataria, dopo che la prima non sia stata positivamente apprezzata dai creditori attraverso l’esercizio del diritto di voto, atteso che, l’unica limitazione prevista positivamente dalla legge fallimentare alla possibilità di presentazione di una nuova proposta concordataria è quella di cui all’art. 161, c. 9 L.F. nella ipotesi di concordato con riserva, ipotesi la cui disciplina non è estensibile alle altre fattispecie non regolate dalla norma da ultimo citata.