Diritto del lavoro e legislazione sociale

31 Maggio 2024

Riposo compensativo, nessuna limitazione senza disciplina contrattuale

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di apposita disciplina contenuta nel contratto collettivo, anche di secondo livello, al lavoratore deve essere comunque garantita la disciplina in materia di riposi compensativi prevista dal D.Lgs. 66/2003.

Per principio generale, l’attività lavorativa svolta durante il giorno di riposo settimanale deve essere compensata con il riposo in un giorno diverso e retribuita con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi. In particolare, il riposo compensativo supplisce al disagio che deriva dallo stravolgimento della normale articolazione dell’orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale.

Il riposo compensativo è un istituto che trova la sua disciplina nel contratto collettivo ovvero nel contratto individuale di lavoro.

In assenza di disciplina contrattuale, per la giurisprudenza, il lavoro prestato in una giornata destinata al riposo deve essere comunque remunerato; inoltre, né la disciplina contrattuale applicabile, né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su 7, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo.

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 28.05.2024, n. 14904, ha precisato che, in assenza di una specifica disciplina del riposo compensativo contenuta nell’accordo collettivo aziendale, occorre fare riferimento alla disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 66/2003, nonché al C.C.N.L. applicato al rapporto.

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