Agricoltura ed economia verde

04 Luglio 2024

Riporto delle perdite fiscali nelle società agricole

Nel caso di esercizio dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale nel corso della vita societaria, l’attenta gestione delle perdite pregresse può amplificare la convenienza dell’opzione.

Le società agricole costituite sotto forma di imprese commerciali ovvero Snc, Sas e Srl possono optare, verificate alcune condizioni, per la determinazione del proprio reddito imponibile secondo criteri forfettari.

Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, c. 1093 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo la quale queste società, che ordinariamente determinano il reddito su base analitica, hanno facoltà di dichiarare il reddito agrario e dominicale per la parte di attività agricola da queste esercitate nei limiti dell’art. 32 del Tuir.
Per poter optare per questa determinazione del reddito la società deve essere necessariamente considerata “agricola” ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 99/2004 ovvero:

  • la ragione sociale (società di persone) o denominazione sociale (società di capitali) deve contenere l’indicazione di “società agricola”;
  • l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c., ovvero delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse.

L’opzione è esercitabile, con indicazione indichiarazione Iva, in qualsiasi stadio della vita societaria anche se la tendenza è quella di optare per tale determinazione a partire dal primo periodo di imposta in quanto, in caso di attività in utile, economicamente conveniente rispetto ad una determinazione analitica del reddito medesimo. Qualora l’opzione avvenga in un periodo di imposta diverso dal primo, sono necessarie alcune considerazioni in merito alle componenti positive e negative rinviate ad esercizi successivi in forza di disposizioni fiscali.

Un aspetto da tenere in considerazione riguarda le perdite fiscali. Secondo l’art. 84 del Tuir le società possono computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite fiscali maturate nei periodi di imposta precedenti nella misura massima dell’80% o nella misura del 100% qualora le perdite siano maturate nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione. La normativa attuale non prevede limiti di tempo, come invece era previsto nel disposto normativo precedente, ovvero permette al soggetto di abbattere il reddito imponibile recuperando interamente la perdita maturata. Nel caso di società agricole, la circolare n. 50/E/2010, applicabile ancora oggi seppur con alcuni accorgimenti derivati dall’evoluzione normativa, avalla la possibilità di riportare le perdite fiscali in diminuzione del reddito imponibile anche nel periodo di vigenza dell’opzione per la tassazione catastale.

Ciò è applicabile per le perdite maturate nei periodi di imposta precedenti all’opzione. Il legislatore, infatti, ritiene opportuno che le perdite che la società ha dovuto subire nel corso di precedenti periodi di imposta non vadano perse e nemmeno sospese in quanto sono proprie dell’attività. Si dà, pertanto, facoltà alla società agricola di utilizzare tali perdite, ovviamente nel limite del reddito imponibile. Quest’ultimo, nel caso di società agricole con opzione per la determinazione del reddito su base catastale, non potrà mai rilevarsi negativo in quanto il reddito agrario e il reddito dominicale si riferiscono al reddito potenzialmente ritraibile dal possesso e dall’esercizio di attività agricole sul terreno, ovvero sempre positivo.
In alcuni casi particolari, il reddito può risultare diminuito o pari a zero, ad esempio nel caso di eventi naturali che hanno determinato una perdita, ma mai la potenzialità del terreno potrà essere definita negativa.

Allo stesso modo è pacifica l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria all’interno della circolare di cui sopra secondo la quale le società agricole, in vigenza dell’opzione, non possono maturare perdite e di conseguenza scomputarle dal reddito.

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