Società e contratti
07 Febbraio 2025
La Cassazione (sent. 24.01.2025, n. 1715) ha ritenuto fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, anche prima della riforma fiscale, il cd. "test di vitalità" andava raccordato non solo all'esercizio antecedente la fusione, ma anche a quello in cui è avvenuta la fusione.
La Cassazione nella sentenza n. 1715/2025 testualmente rappresenta: “con le modifiche recate dall’art. 35, c. 17 D.L. 4.07.2006, n. 223 sia stato stabilito che per le fusioni e le scissioni retroattive i limiti per il riporto delle perdite pregresse vanno intesi estesi al risultato negativo del periodo in cui avviene l’operazione e la verifica dei requisiti minimi di vitalità economica deve essere effettuata anche per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia dell’operazione. La società le cui perdite sono ammesse in deduzione deve superare la prova dell’operatività, legata ad alcuni componenti di reddito presenti nel proprio conto economico, relativi all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata. In proposito deve risultare un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica, nonché un ammontare delle spese di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori. Tali requisiti, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, devono essere presenti anche per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia dell’operazione. In tal caso, l’ammontare delle suddette poste relativo al suddetto intervallo temporale deve essere ragguagliato ad anno per permettere che il confronto con la media degli ultimi 2 esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei”.
La tesi non è in alcun modo condivisibile. La portata della norma introdotta con il D.L. 4.07.2006, n. 223 (aggiunta al c. 7 dell’art. 172 del Tuir) si era limitata a prescrivere che, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni al riporto delle perdite pregresse andavano applicate anche “al risultato negativo che si sarebbe generato in modo autonomo in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”.