Imposte dirette
30 Maggio 2024
Essendo stato legislativamente previsto il riparto tra gli operatori della filiera (concessionario, gestori, esercenti) dell’aggravio del PREU con la legge di Stabilità 2016, la mancata azione di rivalsa è sempre antieconomica (C.T.R. Veneto, sent. 20.05.2024, n. 432).
La C.T.R. del Veneto si è pronunciata in ordine a una controversia vertente sul presupposto dell’inerenza in ordine al mancato esercizio della rivalsa relativo al maggior ammontare di Prelievo erariale unico (PREU) che l’art. 1, c. 921 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ripartiva tra la terna degli operatori della filiera in misura proporzionale alla partecipazione alla distribuzione del compenso.
Nel ricorso introduttivo il Gestore sottolineava, proprio alla luce del principio di inerenza, come ormai riprospettato dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 450/2018, che la mancata rivalsa doveva ritenersi pienamente giustificata dalla necessità di non generare con gli Esercenti un rapporto di tensione rovinosamente pregiudizievole per l’operatività della propria impresa, dal momento che, senza l’ausilio logistico degli Esercenti, non risulta in alcun modo possibile l’esercizio del gioco lecito cui si raccorda il PREU.
Veniva sottolineato come la logistica per l’appostazione delle macchine da gioco può infatti essere considerata alla stregua di un imprescindibile fattore di produzione la cui salvaguardia è alla base delle specifiche dinamiche imprenditoriali del Gestore.