Imposte dirette
23 Aprile 2024
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’attribuzione della riserva in sospensione, realizzata con la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, parzialmente affrancata.
Stante il fatto che la recente rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (2020) poteva essere eseguita anche per singoli asset, in presenza di affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione, quest’ultimo deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della detta rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta (n. 17/2024) a un interpello concernente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, di cui all’art. 110 D.L. 104/2020, con particolare riferimento alla modalità di ripartizione della riserva in sospensione, parzialmente affrancata.
La società istante, infatti, ha richiesto precisazioni puntuali in relazione all’applicazione della ripartizione delle riserve in sospensione d’imposta, soltanto in parte affrancate, in sede di scissione stante il fatto che la società ha proceduto con la rivalutazione soltanto di alcune immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, con il conseguente affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione.
La società, recentemente, stava valutando l’opportunità di eseguire una scissione parziale proporzionale attraverso l’attribuzione di taluni elementi patrimoniali attivi e passivi e visto che il patrimonio netto della scindenda subisce una riduzione attingendo anche e proporzionalmente alle riserve di capitale e di utili.