Amministrazione e bilancio
23 Gennaio 2025
È previsto il differimento, ai successivi periodi d'imposta, delle quote deducibili, ai fini Ires e Irap, nei periodi 2025 e 2026, di alcuni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari.
L’art. 1, cc. 14-20 L. 207/2024 presenta agli intermediari finanziari il conto di alcune misure presenti nella manovra 2025.
Per meglio capire la questione occorre tornare indietro al 2016. A partire da quell’anno fu concessa alle banche l’immediata deduzione delle nuove perdite su crediti sia valutative sia realizzative mentre per tutto il pregresso fu previsto un piano di deduzioni pluriennali definito dall’art. 16 D.L. 83/2015. Successivi interventi hanno, poi, rimodulato e prolungato il piano di deduzione delle perdite su crediti contabilizzate fino al 2015. La manovra interviene nuovamente e spalma la deduzione delle perdite su crediti previste nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) rispettivamente nel 2026-2029 e 2027-2029.
Analogamente, la deduzione di quote di avviamento e altre attività immateriali, ancora suscettibili di trasformazioni in crediti di imposta, iscritte fino al 2015 è stata diluita a opera della legge di Bilancio 2019.