Diritto del lavoro e legislazione sociale

14 Giugno 2024

Rinnovo Ccnl Turismo, ristorazione e pubblici esercizi 

Il 5.06.2024, Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl, valido fino al 31.12.2027 e con decorrenza dal 1.06.2024. Si riportano alcune delle principali innovazioni.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del Ccnl viene ampliato: nell’ambito dei pubblici esercizi, alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti e bevande (banqueting); in quello della ristorazione collettiva, invece, alle aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).

Classificazione del personale

Vengono ridefiniti alcuni profili professionali per ogni livello e, con riferimento alle aziende di banqueting e catering vengono definiti:

  • al 4° livello: l’addetto all’attività di produzione di pasti, alla movimentazione, all’allestimento e disallestimento dello spazio cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio e il cameriere, intendendosi per tale il lavoratore anche addetto alla movimentazione, all’allestimento e disallestimento dello spazio cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
  • al 5° livello, l’addetto alla movimentazione, all’allestimento e disallestimento dello spazio cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio.

Viene anche fissato il tempo massimo di permanenza nel livello sesto: per il personale con anzianità pari o superiore a 12 mesi alla data di sottoscrizione del Ccnl, il passaggio al livello 6 Super avverrà nel mese successivo alla firma dell’accordo (luglio 2024); per il personale con anzianità di settore tra i 6 e i 12 mesi alla data di sottoscrizione del Ccnl, il passaggio al livello 6 Super avverrà al compimento del 12° mese.

CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO

Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali. Un riepilogo rapido e schematico segnala le modifiche apportate ai contratti e rimanda ad una scheda dettagliata della variazione.

Minimi tabellari

Nelle tabelle sotto sono riportati i nuovi importi mensili previsti dal contratto collettivo. Si attendono comunque le tabelle ufficiali, anche alla luce del fatto che nel testo di rinnovo alcuni totali sono errati di qualche centesimo.

Nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende dei servizi pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dal 1.06.2024

LivelloImporti mensili
 Dal 1.06.2024Dal 1.06.2025Dal 1.06.2026Dal 1.06.2027Dal 1.12.2027
QA1.788,711.854,491.920,271.969,602.035,38
QB1.615,231.674,631.734,031.778,581.837,98
11.463,341.517,151.570,961.611,321.665,13
21.289,891.337,321.384,751.420,321.467,75
31.185,291.228,881.272,471.305,161.348,75
41.087,751.127,751.167,751.197,751.237,75
5985,261.021,491.057,721.084,891.121,12
6S926,08960,13994,181.019,721.053,77
6904,54937,80971,06996,011.029,27
7812,03841,89871,75894,15924,01
LivelloPubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari di 3° e 4° cat.
 Dal 1.06.2024Dal 1.06.2025Dal 1.06.2026Dal 1.06.2027Dal 1.12.2027
QA1.783,031.848,811.914,591.963,922.029,70
QB1.610,071.669,471.728,871.773,421.832,82
11.458,181.511,991.565,801.606,161.659,97
21.285,501.332,931.380,361.415,931.463,36
31.181,421.225,011.268,601.301,291.344,88
41.084,391.124,391.164,391.194,391.234,39
5982,161.018,391.054,621.081,791.118,02
6S923,24957,29991,341.016,881.050,93
6901,70934,96968,22993,171.026,43
7809,45839,31869,17891,57921,43
LivelloGaming Hall
 Dal 1.06.2024Dal 1.06.2025Dal 1.06.2026Dal 1.06.2027Dal 1.12.2027
QB1.615,231.674,631.734,031.778,581.837,98
21.289,891.337,321.384,751.420,321.467,75
41.087,751.127,751.167,751.197,751.237,75
5985,261.021,491.057,721.084,891.121,12
6904,54937,80971,06996,011.029,27

Premi di produttività

In tema di effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello (art. 13 Ccnl), con particolare riferimento al premio di risultato è stato stabilito che lo stesso, non utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl, che venga riconosciuto successivamente al 1.06.2024.

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

  • A, B: 186,00 euro;
  • 1, 2, 3: 158,00 euro;
  • 4, 5: 140,00 euro;
  • 6S, 6, 7: 112,00 euro.

In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di 140 euro (proporzionati nel caso di part-time) a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente.

Soltanto a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento a eventi naturali estremi, accertate dalle Organizzazioni stipulanti l’accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo suddetto.

Assistenza integrativa

Dal 1.01.2027 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato a 15,00 euro mensili (3 euro in più del valore attuale). Per quanto concerne, invece, il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Qu.A.S. lo stesso è elevato a:

  • 360,00 euro annui dal 1.01.2025;
  • 380,00 euro annui dal 1.01.2026.

Maternità nel CCNL turismo

La maternità, la paternità (obbligatoria e alternativa) e i congedi parentali saranno computati ai fini della maturazione di ferie, Rol, tredicesima e quattordicesima: da notare, però, come quest’ultima maturerà solo dal 1.12.2027 con riferimento ai congedi parentali.

Permessi

Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere, secondo le previsioni dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015.

Alle lavoratrici inserite in percorsi debitamente certificati spetta il diritto di astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi: salvi i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi.

Durante il congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, che viene anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni: nel caso di fruizione su base oraria, la stessa è ammessa in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Previa richiesta della lavoratrice, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni, con il pagamento a carico del datore di lavoro di un’indennità pari alla normale retribuzione.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del TFR.

Infine, la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa);
  • al trasferimento presso altra sede lavorativa, anche in diverso Comune e lo stesso dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

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