Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Luglio 2024
Il 5.07.2024 è stato siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti del turismo, che prevede molte novità e l’innalzamento delle retribuzioni. Il nuovo contratto decorre dal 1.07.2024 e sarà valido sino al 31.12.2027.
Le principali sigle sindacali con Federalberghi e Faita (associate a Confcommercio Imprese per l’Italia), lo scorso 5.07.2024, hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo, in vigore dal 1.07.2024 al 31.12.2027 (codice contratto Inps 167 – codice CNEL 052). L’accordo aggiorna la classificazione del personale e modifica gli aspetti economici e normativi; sono previsti anche interventi su welfare aziendale, parità di genere e tutela della genitorialità.
Il contratto si applica a tutte le attività turistico-ricettive italiane, anche all’aria aperta, alberghiere ed extralberghiere nonché alle attività annesse (centri congressi, bar, ristoranti, stabilimenti termali e balneari), ivi comprese pensioni, bed and breakfast, ostelli, villaggi turistici, campeggi, porti e approdi turistici e punti di ormeggio (il riferimento è alla classificazione delle attività Ateco con codice 55).
Al fine di aggiornare i livelli retributivi fermi al 2016, l’accordo prevede un aumento economico, a regime, di 200 euro parametrato al quarto livello d’inquadramento. Più precisamente, l’attribuzione di tale incremento retributivo decorre già da luglio 2024 ed è suddiviso in 5 tranche:
È prevista una tabella retributiva con importi ridotti per i dipendenti delle aziende minori (alberghi a una o due stelle e piccoli campeggi).
I contratti integrativi, aziendali e territoriali possono integrare i premi di risultato, prevedendo quote di retribuzione aggiuntive legate agli incrementi della produttività, della competitività, della qualità e della redditività. Fermi restando gli elementi fissi della retribuzione, laddove sussistano erogazioni economiche, anche variabili, di natura analoga agli ulteriori elementi previsti dalla contrattazione integrativa, esse dovranno essere ricondotte a questi ultimi. In riferimento ai lavoratori “extra”, la tabella con i valori di retribuzione oraria onnicomprensiva è stata aggiornata in misura proporzionale rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori (art. 155, c. 3).
Di estremo interesse la previsione che integra gli indicatori utilizzabili per l’assegnazione dei premi di risultato con il giudizio della clientela, misurabile con il tasso di fidelizzazione e le recensioni certificate.
L’inquadramento dei lavoratori segue una classificazione unica articolata su 10 livelli, 2 dei quali dedicati ai quadri. La classificazione del personale tiene conto dell’innovazione e della digitalizzazione attraverso la creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue, digital marketing, reputation e social media. Particolare attenzione è dedicata al wellness e al settore termale, con le figure di coordinatore della spa, dietista, personal trainer, operatore di assistenza termale, addetto al centro benessere.
Il rinnovo del CCNL Turismo aggiorna anche la disciplina dei contratti a termine, consentendo la stipula, le proroghe e i rinnovi di contratti oltre i 12 mesi anche in occasione di grandi eventi (ad esempio Giubileo, Olimpiadi, Expo) da individuare a livello territoriale, fermo restando il limite legale fissato a 24 mesi complessivi.
Tra le novità più significative emerge la possibilità di esternalizzare i servizi di pulizia e riassetto delle camere e di altri servizi, previo confronto sindacale con RSA o RSU prevista per l’estensione della prima esternalizzazione anche ai successivi cambi d’appalto, sempreché dal libro unico del precedente appaltatore risulti la stabile adibizione del lavoratore al servizio di cui trattasi, nei 6 mesi precedenti il cambio di appalto stesso. A ciò si aggiunge la possibilità di reinternalizzare tali attività con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro.
Nell’ambito delle misure volte a rafforzare la parità di genere il contratto prevede l’istituzione del “Garante della Parità” e viene costituita una Commissione permanente in seno all’Ente Bilaterale settoriale che si occuperà, tra l’altro, dello studio della composizione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile, promuovere azioni volte al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratrici e lavoratori dopo le interruzioni dell’attività lavorativa e individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione sul lavoro. Sono previste forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell’impresa, finalizzate a favorire il cambiamento e il benessere sui luoghi di lavoro, anche in un’ottica di genere.
Riguardo alla tutela della genitorialità, l’accordo prevede l’integrazione fino al 100% della retribuzione per la tredicesima e la quattordicesima mensilità maturata durante i periodi di congedo di maternità e paternità, sia obbligatorio che facoltativo. Contro la discriminazione, la violenza e le molestie le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati avranno diritto a 3 mesi, più ulteriori 3 mesi, di congedo retribuito al 100%.
In materia di welfare contrattuale è previsto l’aumento di 3 euro del contributo destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (Fondo FAST) e alla cassa QuAS. Le prestazioni sono erogate direttamente presso strutture convenzionate o mediante rimborso delle spese sanitarie. Per le aziende non in regola con l’iscrizione al fondo, si introduce un ulteriore elemento distinto della retribuzione per i lavoratori interessati.
Entro il 30.09.2024 le parti firmatarie si incontreranno per la stesura di un nuovo testo unico del Ccnl, che dovrebbe includere anche i Ccnl Turismo 20.02.2010 e il Ccnl Turismo 18.01.2024.