Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Aprile 2024
In data 22.03.2024, è stato rinnovato il contratto collettivo del settore terziario, distribuzione e servizi. Si riportano alcune delle principali innovazioni, anche alla luce di alcune precisazioni apportate con accordo integrativo tra le parti del 28.03.2024.
Il 22.03.2024, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, valido fino al 31.03.2027 e con una duplice decorrenza: dal 1.04.2023 per la parte economica e dal 1.04.2024 per la parte normativa.
Sono stati definiti i nuovi importi minimi anche alla luce degli arrotondamenti effettuati dall’accordo integrativo.
Ai lavoratori in forza al 22.03.2024 viene corrisposto un importo una tantum pari a 350 euro riferito al liv. IV (da riparametrare sugli altri livelli), suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo 1.01.2022-31.03.2023.
L’una tantum è erogata in 2 tranches uguali, con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025.
Per gli apprendisti (in forza al 22.03.2024) l’importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al CCNL 30.07.2019, con medesime decorrenze previste per gli altri lavoratori.
L’importo, che non è utile al computo di alcun istituto, compreso il TFR, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per:
Da notare, infine, che:
Tenendo presente che il presente CCNL sarà pienamente operativo finché non sarà sostituito dal successivo rinnovo (la cui piattaforma sarà presentata nei 6 mesi precedenti la scadenza attualmente fissata), in assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del 31.03.2027, oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo (se successiva alla scadenza del di cui sopra) sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell’indice Ipca previsionale dell’anno corrente, al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.
L’eventuale protrarsi della situazione di mancato rinnovo, inoltre, comporterà l’obbligo per i datori di lavoro di riconoscere l’indennità di vacanza alle medesime condizioni, considerando anche l’eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell’ultimo anno comunicato dall’Istat.
L’importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipo su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31.03.2027.
Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali.
La contribuzione a favore degli Enti Bilaterali Territoriali (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore, su paga base e contingenza) è dovuta per 14 mensilità.
Viene altresì confermato che l’EDR sostitutivo (da riconoscere in caso di mancato versamento della contribuzione sopra indicata e pari allo 0,30% di paga base e contingenza) va corrisposto per 14 mensilità.
Dal 1.04.2025 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato a 13 euro mensili (3 o in più del valore attuale), ferma restando la misura di 2 euro mensili a carico del dipendente.
Il rinnovo, oltre a fare propria la normativa in materia di congedi parentali, ivi compresa la quantificazione dell’indennità, ribadisce, ai sensi del D.Lgs. 105/2022, come i periodi di congedo siano computati nell’anzianità di servizio e non comportino riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
Infine, si sottolinea come il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale sia fissato in 5 giorni (in luogo dei precedenti 15).
Il rinnovo fa proprie le disposizioni normative vigenti in materia di congedo per le donne vittime di violenza.
Vengono introdotte, con decorrenza 1.04.2024, le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi:
L’introduzione di queste causali comporta, con medesima decorrenza, l’inapplicabilità delle ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti individuali.
Oltre a questo, la contrattazione di 2° livello potrà:
Per quanto concerne, invece, la stagionalità, il rinnovo prevede che gli accordi territoriali sulla stagionalità individuino le località a prevalente vocazione turistica, definendo, come peraltro ribadito dall’accordo del 28.03.2024, anche le specifiche attività e i relativi periodi nei quali è legittimo il ricorso ai contratti a termine di natura stagionale.
Nel caso di accordi territoriali già vigenti, gli stessi non vengono meno, continuando a produrre effetti fino alla loro scadenza ovvero, per il principio di ultra-vigenza dei contratti, anche dopo la scadenza e finché una delle Parti non ne dia formale disdetta: non viene previsto, infatti, alcun obbligo di rinegoziazione degli accordi già in essere.
Dal 1.01.2025, l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche (in alternativa alle maggiorazioni) viene elevata a 155 euro.
Il rinnovo fa proprie le disposizioni del Protocollo sul lavoro agile del 7.12.2021.