Diritto del lavoro e legislazione sociale

28 Febbraio 2024

Rinnovo CCNL Studi professionali

Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo scaduto nel 2018.

Il 16.02.2024, Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti degli studi e attività professionali. L’accordo ha durata triennale, anche se nel testo non vengono specificate né la data di decorrenza né quella di scadenza. Si riportano alcune delle principali innovazioni economiche e normative.

Parte economica e welfare

Minimi tabellari

Ecco come saranno strutturati i nuovi importi della paga base conglobata:

Minimi tabellari per i dipendenti degli studi professionali

LivelliImporti mensili
Dal 1.3.2024Dal 1.10.2024Dal 1.10.2025 Dal 1.12.2026
Q2.281,512.345,022.408,532.436,76
12.018,992.075,192.131,392.156,38
21.758,661.807,611.856,561.878,32
3S1.631,291.676,701.722,111.742,30
31.616,371.661,071.706,371.726,37
4S1.567,441.611,071.674,101.674,10
41.511,281.553,351.595,421.614,12
51.406,481.445,631.484,781.502,19

Si noti che, a favore dei lavoratori del comparto a cui veniva applicato il CCNL siglato da Confedertecnica, vengono corrisposti a titolo di “Elemento nazionale allineamento contrattuale” i seguenti importi mensili:

  • 42,35 euro per il livello 1°;
  • 102,53 euro per il livello 2°;
  • 110,40 euro per il livello 3°S.

Per gli assunti a partire dal 1.07.2004 tali importi non vengono corrisposti.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, a copertura del periodo 1.04.2018-29.02.2024 è stabilita la corresponsione di una tantum pari a 400 euro per ogni livello, così suddivisa:

  • 200 euro il 1.05.2024;
  • 200 euro il 1.05.2025.

L’importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo sopra indicato (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero), nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.

Rispetto a quanto sopra, è necessario precisare come i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota; da escludere, invece, i periodi non retribuiti.

Infine, viene previsto che tale importo:

  • può essere corrisposto attraverso strumenti di welfare;
  • è omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.

Tredicesima mensilità

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità/paternità e quelli di congedo parentale, spetta la tredicesima mensilità (in precedenza: solo 20% della retribuzione).

Assistenza integrativa

Con decorrenza da marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) sale a 29 euro per 12 mensilità, anche per i part-time, e sarà così suddiviso:

  • 20 euro (aumento di 5 euro) a Cadiprof;
  • 9 euro (aumento di 2 euro) a Ebipro (7 euro a carico datore e 2 euro a carico lavoratore).

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 43 euro, per 14 mensilità e dovrà comunque garantire prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Viene inoltre introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof: nel caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute; nel caso, invece, di mancata fruizione, il permesso non è indennizzabile.

CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO

Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali. Novità 2024: sintesi personalizzabili.

Parte normativa: gestione delle assenze e congedi

Maternità e congedi

Oltre a fare propria la normativa in materia di congedo obbligatorio del padre, per gli eventi di maternità verificatisi dal 1.01.2025 l’indennità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio verrà integrata in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile.

Per quanto concerne, invece, il congedo parentale a ore, deve essere richiesto con un preavviso di almeno 5 giorni, fermo restando che non potranno essere ammesse richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto.

Congedo matrimoniale

Viene precisato, sulla scorta della normativa vigente, che spetta anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione.

Donne vittime di violenza

Il rinnovo fa proprie le previsioni del D.Lgs. 80/2015. Alle lavoratrici inserite in percorsi debitamente certificati spetta il diritto di astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi: salvi i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi.

Durante il congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, che viene anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni: nel caso di fruizione su base oraria, la stessa è ammessa in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Previa richiesta della lavoratrice, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni, con il pagamento a carico del datore di lavoro di una indennità pari alla normale retribuzione.

Parte normativa: rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

Periodo di prova

Oltre a essere confermate le durate massime di prova già precedentemente previste per ciascun livello, viene introdotto un sistema di riproporzionamento del periodo nel caso di assunzioni a tempo determinato. In particolare, per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 10 mesi:

  • con livello Q e 1, la durata è pari a 60 giorni di calendario;
  • con livello 2, 3S e 3, la durata è pari a 40 giorni di calendario;
  • con livello 4S e 4, la durata è pari a 30 giorni di calendario;
  • con livello 5, la durata è pari a 20 giorni di calendario.

Per contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi i periodi di cui sopra sono ridotti alla metà.
Infine, oltre a essere ribadito il divieto di reiterazione della prova, viene specificato che il periodo è sospeso qualora intervengano malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori e in tutti i casi di congedo o assenze disciplinate dal CCNL per i quali non sia prevista prestazione; al contrario, non sospendono la prova i periodi di ferie, Rol ed ex festività.

Lavoro a termine

La durata massima del contratto è adesso di 24 mesi e vengono definite come causali contrattuali di applicazione del termine:

  • incremento temporaneo dell’attività conseguente all’ottenimento di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
  • avvio di nuova attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Vengono introdotte, inoltre, ulteriori ipotesi di non applicazione dei limiti quantitativi:

  • assunzione di lavoratori sospesi con intervento della Cigs o di analoghi ammortizzatori sociali;
  • assunzione di lavoratori percettori della Naspi;
  • assunzione di lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine.

Infine, le graduatorie che regolano la precedenza nei passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato non si applicano negli studi fino a 5 dipendenti.

CONTRATTI DI LAVORO

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Apprendistato

Oltre alla disciplina della possibile trasformazione da apprendistato per la qualifica e il diploma in apprendistato professionalizzante, il rinnovo disciplina l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche rivolto a giovani tra i 18 e 29 anni e la cui durata è pari al periodo di praticantato, ma comunque sempre non inferiore a 6 mesi.

La retribuzione dell’apprendista è individuata in modo percentualizzato secondo quanto previsto dall’Allegato B del CCNL e copre sia i periodi di lavoro e formazione presso il datore di lavoro che i periodi formativi. La durata minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300 ore complessive.

Lavoro intermittente

Il contratto può essere stipulato anche nel caso di implementazione di processi di digitalizzazione. Viene comunque precisato che la “chiamata” deve avvenire entro le 24 ore precedenti l’inizio della prestazione; l’eventuale revoca, invece, deve avvenire nelle 2 ore precedenti l’attività stessa: se tale preavviso non è rispettato, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione pattuita nel contratto per almeno una giornata lavorativa.

Contratto di reimpiego

Nell’ambito del percorso di reimpiego di soggetti con i quali non risulta possibile instaurare un rapporto di apprendistato, sarà possibile retribuire i lavoratori nei seguenti modi:

  • la retribuzione sarà fino a 2 livelli inferiore per i primi 9 mesi;
  • la retribuzione sarà fino a 1 livello inferiore per i successivi 6 mesi rispetto al livello di inquadramento.

Lavoro agile

Viene disciplinato l’istituto, ribadendo la necessità di accordo scritto individuale che deve specificare la programmazione annuale, mensile o settimanale, che può essere modificata con un preavviso di almeno 24 ore e le pause di disconnessione. Fissati anche i casi di priorità per lavoratori e lavoratrici, ai sensi della vigente normativa.

Il rinnovo, inoltre, fa proprie alcune normative vigenti in materia di somministrazione, part time, contrattazione integrativa, diritti sindacali, ecc.

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