Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Febbraio 2024
Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo scaduto nel 2018.
Il 16.02.2024, Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti degli studi e attività professionali. L’accordo ha durata triennale, anche se nel testo non vengono specificate né la data di decorrenza né quella di scadenza. Si riportano alcune delle principali innovazioni economiche e normative.
Ecco come saranno strutturati i nuovi importi della paga base conglobata:
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.3.2024 | Dal 1.10.2024 | Dal 1.10.2025 | Dal 1.12.2026 | |
Q | 2.281,51 | 2.345,02 | 2.408,53 | 2.436,76 |
1 | 2.018,99 | 2.075,19 | 2.131,39 | 2.156,38 |
2 | 1.758,66 | 1.807,61 | 1.856,56 | 1.878,32 |
3S | 1.631,29 | 1.676,70 | 1.722,11 | 1.742,30 |
3 | 1.616,37 | 1.661,07 | 1.706,37 | 1.726,37 |
4S | 1.567,44 | 1.611,07 | 1.674,10 | 1.674,10 |
4 | 1.511,28 | 1.553,35 | 1.595,42 | 1.614,12 |
5 | 1.406,48 | 1.445,63 | 1.484,78 | 1.502,19 |
Si noti che, a favore dei lavoratori del comparto a cui veniva applicato il CCNL siglato da Confedertecnica, vengono corrisposti a titolo di “Elemento nazionale allineamento contrattuale” i seguenti importi mensili:
Per gli assunti a partire dal 1.07.2004 tali importi non vengono corrisposti.
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, a copertura del periodo 1.04.2018-29.02.2024 è stabilita la corresponsione di una tantum pari a 400 euro per ogni livello, così suddivisa:
L’importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo sopra indicato (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero), nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.
Rispetto a quanto sopra, è necessario precisare come i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota; da escludere, invece, i periodi non retribuiti.
Infine, viene previsto che tale importo:
Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità/paternità e quelli di congedo parentale, spetta la tredicesima mensilità (in precedenza: solo 20% della retribuzione).
Con decorrenza da marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) sale a 29 euro per 12 mensilità, anche per i part-time, e sarà così suddiviso:
Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 43 euro, per 14 mensilità e dovrà comunque garantire prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.
Viene inoltre introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof: nel caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute; nel caso, invece, di mancata fruizione, il permesso non è indennizzabile.
Circolare mensile che presenta le variazioni relative ai contratti collettivi nazionali. Novità 2024: sintesi personalizzabili.
Oltre a fare propria la normativa in materia di congedo obbligatorio del padre, per gli eventi di maternità verificatisi dal 1.01.2025 l’indennità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio verrà integrata in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile.
Per quanto concerne, invece, il congedo parentale a ore, deve essere richiesto con un preavviso di almeno 5 giorni, fermo restando che non potranno essere ammesse richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto.
Viene precisato, sulla scorta della normativa vigente, che spetta anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione.
Il rinnovo fa proprie le previsioni del D.Lgs. 80/2015. Alle lavoratrici inserite in percorsi debitamente certificati spetta il diritto di astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi: salvi i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi.
Durante il congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, che viene anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni: nel caso di fruizione su base oraria, la stessa è ammessa in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Previa richiesta della lavoratrice, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni, con il pagamento a carico del datore di lavoro di una indennità pari alla normale retribuzione.
Oltre a essere confermate le durate massime di prova già precedentemente previste per ciascun livello, viene introdotto un sistema di riproporzionamento del periodo nel caso di assunzioni a tempo determinato. In particolare, per i contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 10 mesi:
Per contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi i periodi di cui sopra sono ridotti alla metà.
Infine, oltre a essere ribadito il divieto di reiterazione della prova, viene specificato che il periodo è sospeso qualora intervengano malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori e in tutti i casi di congedo o assenze disciplinate dal CCNL per i quali non sia prevista prestazione; al contrario, non sospendono la prova i periodi di ferie, Rol ed ex festività.
La durata massima del contratto è adesso di 24 mesi e vengono definite come causali contrattuali di applicazione del termine:
Vengono introdotte, inoltre, ulteriori ipotesi di non applicazione dei limiti quantitativi:
Infine, le graduatorie che regolano la precedenza nei passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato non si applicano negli studi fino a 5 dipendenti.
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Oltre alla disciplina della possibile trasformazione da apprendistato per la qualifica e il diploma in apprendistato professionalizzante, il rinnovo disciplina l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche rivolto a giovani tra i 18 e 29 anni e la cui durata è pari al periodo di praticantato, ma comunque sempre non inferiore a 6 mesi.
La retribuzione dell’apprendista è individuata in modo percentualizzato secondo quanto previsto dall’Allegato B del CCNL e copre sia i periodi di lavoro e formazione presso il datore di lavoro che i periodi formativi. La durata minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300 ore complessive.
Il contratto può essere stipulato anche nel caso di implementazione di processi di digitalizzazione. Viene comunque precisato che la “chiamata” deve avvenire entro le 24 ore precedenti l’inizio della prestazione; l’eventuale revoca, invece, deve avvenire nelle 2 ore precedenti l’attività stessa: se tale preavviso non è rispettato, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione pattuita nel contratto per almeno una giornata lavorativa.
Nell’ambito del percorso di reimpiego di soggetti con i quali non risulta possibile instaurare un rapporto di apprendistato, sarà possibile retribuire i lavoratori nei seguenti modi:
Viene disciplinato l’istituto, ribadendo la necessità di accordo scritto individuale che deve specificare la programmazione annuale, mensile o settimanale, che può essere modificata con un preavviso di almeno 24 ore e le pause di disconnessione. Fissati anche i casi di priorità per lavoratori e lavoratrici, ai sensi della vigente normativa.
Il rinnovo, inoltre, fa proprie alcune normative vigenti in materia di somministrazione, part time, contrattazione integrativa, diritti sindacali, ecc.