Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Agosto 2024
L’ipotesi di accordo del 16.07.2024 e il successivo verbale integrativo del 22.07.2024 hanno definito le nuove tutele e i nuovi parametri retributivi per i lavoratori del comparto tessili-moda e chimica-ceramica del settore artigiano.
Arriva, poco prima della pausa estiva, la firma sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL artigiano per i lavoratori del comparto tessili, abbigliamento, calzaturiero, occhialeria, pulitintolavanderia, ceramica, vetro, chimica e plastica.
Il nuovo accordo, sottoscritto lo scorso 16.07.2024 e successivamente integrato con il verbale del 22.07.2024, raggiunto tra CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claai, e Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, prevede, in particolare:
È stato altresì esteso il campo di applicazione alle imprese artigiane del settore concia, per le quali si applicheranno le medesime disposizioni contrattuali valevoli per i settori chimica, gomma, plastica e vetro. Resta fermo che dovrà essere garantito, nell’eventuale variazione del CCNL precedentemente applicato, il trattamento economico e normativo derivante dalla precedente contrattazione.
Quanto ai minimi tabellari le parti hanno convenuto incrementi retributivi, suddivisi per singoli settori, da erogarsi in 4 distinte tranches a decorrere dal 1.07.2024. Specificatamente:
Per quanto attiene la copertura del periodo di carenza contrattuale (1.01.2023-30.06.2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo del 16.07.2024 verrà riconosciuto un importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto rispetto al predetto periodo di carenza e da riproporzionare in caso di servizio militare, part-time o sospensioni per mancanza di lavoro. Questo importo non inciderà su altri istituti retributivi diretti, indiretti o differiti, e sarà pari a 110 euro da erogarsi in due soluzioni: la prima di 55 euro nel mese di competenza settembre 2024; la seconda di ulteriori 55 euro nel mese di competenza marzo 2025.
Si evidenzia che, come da consolidata prassi negoziale, gli eventuali importi corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno in grado di assorbire, a tutti gli effetti, gli importi una tantum previsti dal rinnovo.