Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
08 Settembre 2022
Il D.L. 115/2022 ripropone gli aiuti concessi anche a favore delle imprese non energivore (e non gasivore) a fronte dei consumi del 2° trimestre 2022.
Il caro energia, indotto dai noti problemi internazionali, trova un parziale sollievo negli interventi del Governo attuati con i D.L. 4/2022, 17/2022, 21/2022 e da ultimo 115/2022 (Aiuti-bis).
Limitandoci alle imprese non energivore, gli interventi del D.L. 21/2022 assicurano un credito di imposta pari al 15% della componente energetica utilizzata nel 2° trimestre 2022 dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno a 16,5 KWh.
La condizione per l’accesso al beneficio è che i costi medi per KWh della componente energia elettrica abbiano un incremento superiore al 30% nel confronto tra il 1° trimestre 2022 e il 1° trimestre 2019.
Più di recente, l’art. 6 D.L. 115/2022 ha rinnovato i bonus spostando l’attenzione sul 3° trimestre 2022. Il nuovo credito d’imposta è pari al 15% della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre sempre dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno 16,5 KWh.
In questo nuovo caso, la condizione per l’accesso al contributo è l’aver subito un aumento per KWh/medio superiore al 30% nel confronto tra il 2° trimestre 2022 e il 2° trimestre 2019.
I conteggi non sono semplicissimi: per tale ragione il D.L. 115/2022 prevede che, per i clienti che non hanno cambiato fornitore, sia lo stesso fornitore a inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell’anno 2022.
Tale facilitazione si inserisce, però, in una forchetta temporale molto stretta. Infatti, l’adempimento del fornitore è previsto, sempre che il cliente ne faccia richiesta, entro fine novembre mentre l’utilizzo dei crediti di imposta va eseguito in compensazione entro fine dicembre.
Quanto alle condizioni di accesso, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto al contributo alle imprese di nuova costituzione, in quanto il prezzo medio dell’energia (PUN) è sicuramente salito di oltre il 30% rispetto al 2019. Per le altre imprese, invece, occorre valutare se esisteva un contratto a prezzo fisso che ha consentito all’impresa di tutelarsi in altro modo, evitando gli impressionanti incrementi che hanno subito i prezzi di mercato medi (€ 441 €/MWh nel luglio 2022 contro € 67,65 nel gennaio 2019).
I bonus energetici sono esenti da imposizione, sono utilizzabili in compensazione e possono essere ceduti anche alle banche previo rilascio del visto di conformità. I soggetti vigilati hanno la possibilità di cedere ulteriormente il credito, ma in ogni caso la compensazione deve avvenire entro fine anno.
In maniera sostanzialmente analoga, il D.L. 115/2022 ha introdotto un ulteriore bonus per i consumi di gas naturale, anche a favore delle imprese non gasivore, pari al 25% della spesa sostenuta per i consumi di gas nel 3° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Identica agevolazione era stata introdotta per i consumi del 2° trimestre 2022 (D.L. 21/2022).