Imposte dirette
13 Febbraio 2025
La legge di Bilancio 2025 estende di un anno le agevolazioni connesse alla ricostruzione nei territori colpiti da recenti eventi sismici.
L’art. 1, cc. 663, 666, 667 e 670 L. 207/2024 dispone una proroga per tutto l’anno 2025 a una serie di agevolazioni, fiscali e non, riguardanti i contribuenti residenti (o domiciliati) nei Comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
Il c. 663 sposta di un anno le norme che prevedono tutta una serie di esenzioni che riguardano coloro che risiedono (o le società che hanno la sede legale) nei Comuni del cosiddetto “cratere sismico” ubicati nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Le agevolazioni riguardano Irpef, Ires, Imu e Tasi, nonché imposte di bollo e di registro. Queste ultime riguardano, in particolare, le istanze, i contratti e i documenti presentati agli uffici della Pubblica Amministrazione da parte delle persone fisiche residenti o della società aventi sede legale nei Comuni colpiti dal sisma negli anni 2016 e 2017.
L’ulteriore esenzione è prevista per i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone predette e che sono stati colpiti dagli eventi sismici, purché siano distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione cessa in ogni caso al momento della definitiva ricostruzione e conseguente dichiarazione di agibilità degli stessi, ma permane in ogni caso fino a tutto l’anno d’imposta 2024. Stesso principio di esenzione viene previsto in materia di Imu e Tasi, con esenzione disposta comunque fino a tutto il 2025.
L’esenzione per l’intero anno 2025 (c. 666) vale anche per tutti i canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché per il canone di concessione per l’occupazione di spazi demaniali destinati a mercati.
Il c. 667 prevede invece che i contribuenti residenti nei territori in questione siano esonerati dall’indicazione nell’ISEE del patrimonio immobiliare con riferimento però ai soli fabbricati distrutti o inagibili.
Infine, il c. 670 dispone la proroga di un anno del cosiddetto contributo per la ricostruzione, tecnicamente definito come “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA). A tal fine, è stanziata la somma massima di 92 milioni di euro per l’anno 2025. Tale contributo era stato previsto inizialmente fino al 31.12.2024 dall’art. 9-duodecies, c. 9 D.L. 76/2024, convertito con modificazioni nella L. 111/2024.
Quest’ultima disposizione aveva disposto la cessazione del CAS (Contributo per l’autonoma sistemazione) sostituendolo dal 1.09.2024 con il CDA sopra indicato. I nuclei familiari interessati sono quelli la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta o danneggiata gravemente o sia stata sgomberata a seguito di provvedimenti da parte delle autorità competenti a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24.08.2016 e abbia formato oggetto di domanda per il riconoscimento del relativo contributo per la ricostruzione o per il ripristino o il miglioramento sismico.
Sono esclusi dal contributo i soggetti che alla data del sisma dimoravano in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si ribadisce che le esenzioni in commento riguardano soltanto i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24.08.2016, del 26 e 30.10.2016, nonché del 18.01.2017, espressamente individuati negli allegati nn. 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.