Procedure concorsuali
24 Febbraio 2025
Se il debitore a fronte dell’inadempimento si accorda con il creditore per la concessione di nuovi termini di pagamento dietro costituzione di un’ipoteca, qual è il limite temporale per revocare la garanzia nel caso in cui il debitore sia sottoposto successivamente a liquidazione giudiziale?
L’art. 166 del Codice della crisi (sulla falsariga dell’art. 67 L.F.) prevede la revocabilità di pegni, anticresi e ipoteche volontarie, costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o costituiti nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti (art. 67 n. 3), ovvero nei 6 mesi anteriori per debiti scaduti (art. 67 n. 4).
Qualora l’ipoteca venga costituita in coincidenza della pattuizione con il creditore di un piano di rientro o di rateizzazione di un debito precedentemente scaduto è importante stabilire se la fattispecie rientri tra le ipotesi previste dal n. 3 dell’art. cit. (debiti non scaduti) o dal n. 4 (per i debiti scaduti), variando il periodo sospetto (1 anno o 6 mesi) per poter promuovere l’azione revocatoria.