Estero
03 Luglio 2024
Il D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, all’art. 6, ha introdotto un regime volto ad agevolare la "rilocalizzazione" in Italia di imprese e studi professionali precedentemente operanti in territori extra-UE.
Con la circolare 23.02.2024, n. 4 Assonime ha fornito i primi chiarimenti ed espresso alcune perplessità interpretative riguardanti la disciplina fiscale del cosiddetto reshoring.
Ambito applicativo dell’incentivo – La disposizione introdotta dall’art. 6 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, è finalizzata ad agevolare sul piano fiscale il trasferimento in Italia di aziende precedentemente delocalizzate in territori non appartenenti all’Unione europea e che hanno offerto facilità burocratiche e regimi fiscali meno oppressivi rispetto a quello italiano.
In tal senso, i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea (extra-Ue) o allo Spazio economico europeo (SEE), e trasferite nel territorio dello Stato, non concorreranno a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avverrà il trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi.