Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Gennaio 2021
Tra le novità più significative contenute nell'art. 7, D.L. 157/2020 (assorbito nella legge di conversione del Decreto Ristori), segnaliamo la possibilità per i contribuenti di richiedere una nuova dilazione ex art. 19, D.P.R. 602/1973.
Rateazioni dei ruoli – L’art. 19, c. 3 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 prevede che al mancato pagamento di 5 rate (10 per le rateazioni in essere alla data dell’8.03.2020) anche non consecutive:
– il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
– l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
– il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Maggiore flessibilità nel pagamento delle rateazioni decadute è prevista nel testo dell’art. 13-decies, c. 5 D.L. 137/2020, che in pratica “riapre” la possibilità di dilazionare le iscrizioni a ruolo contenute in precedenti piani di rateizzazione, già decadute.
Pertanto, le iscrizioni a ruolo contenute in piani di rateizzazione per i quali, prima dell’8.03.2020 era intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionate presentando la richiesta entro il 31.12.2021, senza la necessità di saldare le rate scadute.
Rottamazioni e saldo e stralcio – L’art. 13-decies, c. 6 D.L. 137/2020 assicura parità di trattamento nell’accesso alla dilazione tra coloro che sono decaduti da piani di rateizzazione anteriormente alla data dell’8.03.2020 e i debitori per i quali si è determinata l’inefficacia delle diverse definizioni agevolate che negli ultimi anni hanno interessato i carichi di ruolo.
È quindi modificato il c. 3-bis dell’art. 68 D.L. 18/2020 e rimossa la preclusione della possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti oggetto di “rottamazione-ter” o di “saldo e stralcio” anche ai debitori per i quali si è determinata l’inefficacia della prima rottamazione (art. 1 D.L. 193/2016) ovvero della “rottamazione-bis” (art. 1, c. 4-10-quater D.L. 148/2017).
Rateazioni presentate ante D.L. 157/2020 e termini di prescrizione e decadenza – A partire dalle richieste di dilazione presentate dal 30.11.2020, la richiesta determina l’interruzione dei termini di prescrizione e decadenza fino alla data dell’eventuale rigetto o dell’eventuale decadenza dal beneficio.
Per le domande di dilazione dei ruoli presentate prima dell’entrata in vigore del provvedimento, sulla natura della dilazione dei ruoli sono emersi 2 orientamenti.
Il primo, prevalente, secondo cui per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che ha poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva (Cassazione, sez. III, sent. 24.11.2010, n. 23822), ossia la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca (Cassazione, Sez. lavoro sent. 6.03.2015, n. 4605 e Sez. V, sent. 8.02.2017, n. 3347).
Un secondo indirizzo interpretativo, più recente, emerge dalla lettura di un arresto giurisprudenziale (Cassazione, Sez. VI, ord. 18.06.2018, n. 16098, che prende spunto dai principi espressi da Cassazione, sent. 19.06.1975, n. 2436) secondo cui la domanda del contribuente di rateizzare la cartella costituisce riconoscimento del debito e comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine, se la prescrizione non è materialmente maturata in data antecedente alla manifestazione di volontà della richiesta di rateizzazione.