Diritto del lavoro e legislazione sociale

05 Febbraio 2025

Rimborso utenze domestiche: dichiarazione sostitutiva senza autentica

Con l’interpello 30.01.2025, n. 17 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione Irpef dei fringe benefit, la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dipendente non deve essere autenticata.

Ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche a favore del dipendente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere acquisita dal datore di lavoro con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione prevista dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 445/2000. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 30.01.2025, n. 17.

Com’è noto, in linea generale, l’art. 1, cc. 390-391 L. 30.12.2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che:

– per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del Tuir, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale;

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