Imposte dirette

23 Maggio 2024

Rimborso spese dei professionisti, la riforma cambia le carte

Stop alla ritenuta sulle spese sostenute dai lavoratori autonomi per eseguire gli incarichi, ma con effetti dal 2025. È, in sintesi, l’effetto del nuovo decreto attuativo della riforma tributaria.

L’atteggiamento del Fisco nei confronti delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per eseguire gli incarichi ha portato a disposizioni complesse, esasperando la ricerca del conflitto di interessi con i committenti, con risultati a volte financo persecutori.

Premesso che il mondo dei lavoratori autonomi è variegato e tutt’altro che omogeneo, le rigide disposizioni fiscali tendono a creare tensioni, o quanto meno incomprensioni, quando per i collaboratori è ora di sostenere spese, anche ingenti, per eseguire incarichi a loro affidati. Di fatto, nonostante una serie di interventi normativi, a oggi, alcune spese devono essere ancora sostenute dal collaboratore, addebitate in fattura e rimborsate con ritenuta.

L’attuale assetto disciplinato dall’art. 54, c. 5 del Tuir relativo alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, come modificato dall’art. 8 L. 81/2017 prevede che: “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. La norma si affida ancora al conflitto di interessi.

Peccato che non sempre il committente riesce a sostenere le spese direttamente (si pensi ai pranzi o ai trasporti locali). Inevitabilmente il lavoratore autonomo cercherà di portare al committente le pezze giustificative, chiedendo il rimborso che però dovrebbe avvenire al netto della ritenuta.
Ci si potrebbe domandare quanto guadagni il Fisco da questo sistema? Di fatto neanche un centesimo dal momento che le spese rimborsate riducono poi l’imponibile degli autonomi e che la ritenuta sarà poi rimborsata entro pochi mesi. Ecco allora che la riforma tributaria può eliminare questa quotidiana complicazione senza alcun onere per l’Erario.

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La bozza del tredicesimo decreto di fine aprile (art. 6) sostituisce completamente l’art. 54 del Tuir stabilendo, tra l’altro, che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Viene anche conservata la possibilità del sostenimento diretto delle spese da parte dello stesso committente, utilissima per il controllo delle spese.

In tal modo il quadro è completo: i rimborsi che non costituiscono reddito non sono soggetti a ritenuta.

C’è un però. Le disposizioni transitorie prevedono che le novità in materia di lavoro autonomo entrino in vigore nel 2024 (anno di presumibile entrata in vigore del decreto). Tale disposizione trova una limitazione per i rimborsi spese. Infatti, l’art. 7 del decreto in bozza richiede che tali rimborsi siano assoggettati alle ritenute di acconto per tutto il 2024.

La norma transitoria, dettata da evidenti ragioni di budget a brevissimo termine, conferma sotto altro profilo che fino a questo momento è rigorosamente richiesta l’applicazione della ritenuta anche sulle somme rimborsate.

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