IVA

16 Maggio 2024

Rimborso Iva anche per chi effettua lavori su immobili altrui

Al titolare di un’impresa di ristrutturazione che effettua lavori su immobili di proprietà altrui spetta il rimborso Iva nel caso in cui egli sia titolare di un diritto personale di godimento sui locali.

Il caso di specie trae origine dall’emissione nei confronti del titolare di una impresa individuale di un avviso di recupero di un rimborso Iva. Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale che riteneva fondata la tesi difensiva. Ricorreva allora l’Amministrazione Finanziaria, ma i giudici tributari di secondo grado confermavano la sentenza dei loro colleghi di primo grado.
Il procedimento a seguito dell’iniziativa della parte pubblica faceva ulteriore corso innanzi alla Corte di Cassazione.
Ed in tale sede, rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza, veniva rinviato alle Sezioni Unite al fine dell’individuazione di un principio uniforme di diritto applicabile per tutti i casi futuri. Il principio di diritto enucleato nella motivazione della sentenza 14.05.2024, n. 13162 qui in commento tutela la posizione del contribuente, riconoscendogli il diritto al rimborso dell’imposta Iva anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione vengano effettuati su di un immobile di proprietà altrui.

Ma vediamo come i giudici delle Sezioni Unite giungono alle loro conclusione sulla base di una considerazione delle disposizioni previste dal diritto unionale per tali casi. Osservano, infatti, gli ermellini come la normativa sovranazionale, cui quella italiana è tenuta a conformarsi, preveda due principi in materia di imposta Iva: quella della neutralità dell’Iva e quello della sua imputazione sul solo consumatore finale. Da tale principi, inoltre, la giurisprudenza comunitaria ha fatto discendere quella della equiparazione tra il rimborso e la detrazione quali strumenti necessari a garantire i principi di cui sopra.

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