IVA

20 Maggio 2024

Rimborso Iva investimenti su beni di terzi: stop al diniego

La Corte di giustizia tributaria di Milano, sentenza n. 1865/2024, ha ribadito il principio secondo cui è illegittimo il diniego al rimborso Iva generatosi per investimenti su beni di terzi.

Una società operante nel settore energetico maturava un credito Iva relativo alle spese sostenute per la progettazione, lo sviluppo e la costruzione di un importante impianto fotovoltaico su terreni di proprietà di terzi. La contribuente formulava dunque richiesta di rimborso in dichiarazione Iva. L’Agenzia delle Entrate negava la richiesta di rimborso. Il provvedimento di diniego riportava la seguente generica motivazione: “mancanza del presupposto del diritto al rimborso”.

La società contribuente presentava ricorso avverso il diniego ricevuto e forniva la prova documentale delle rilevanti spese sostenute per la realizzazione del progetto. L’Ufficio nell’ambito delle proprie difese argomentava che gli acquisti che davano origine al credito rientrassero nell’ambito di investimenti realizzati su beni di terzi e che dunque non fosse rispettato il presupposto per il rimborso di cui all’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972. In particolare, l’Ufficio riteneva che la fattispecie non rientrasse nella casistica degli investimenti per beni ammortizzabili prevista dal citato art. 30, in quanto, a parere dell’Ufficio, in tale casistica rientrano solamente i beni strumentali all’attività d’impresa e di proprietà della stessa.

La Corte di giustizia tributaria di Milano compie un’attenta disamina della normativa e dell’orientamento giurisprudenziale e, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 11533/2018, Corte di Cassazione sent. nn. 27813/2022 e 215/2021), afferma che:

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