Imposte dirette
22 Marzo 2024
Con la sentenza 20.02.2024, n. 4438 la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di diritto al rimborso dell’Irap versata dai soci delle società di revisione e consulenza, confermando l’inesistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione in capo ai professionisti.
La sentenza della Cassazione n. 4438/2024, che si collega alle ordinanze 8.01.2024, nn. 558, 562, 586 e 589 che ripercorrono i precedenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente, ha evidenziato che il presupposto impositivo dell’Irap non risulta integrato dal socio-professionista, bensì dalla società per la quale quest’ultimo presta la propria attività lavorativa e, decidendo nel merito, ha riconosciuto la debenza del rimborso dell’Irap in precedenza versata dal contribuente.
La Suprema Corte, nel caso di specie, conferma il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 D.Lgs. 15/09/1997, n. 446”, ricorre quando il contribuente: