Amministrazione e bilancio
17 Febbraio 2025
Il rimborso del capitale sociale, prima del decorso del quinquennio dall’imputazione al capitale stesso di riserve costituite da utili accantonati, è tassato come prelievo di utili.
L’art. 4 L. 16.12.1977 n. 904 recita: “In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all’applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei 5 anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell’ammontare delle riserve imputate al capitale”.
Sul punto si segnala quanto precisato dalla R.M. 6.08.1983 n. 276, in tema di applicabilità della ritenuta alla fonte sui rimborsi di capitale conseguenti a operazioni d’imputazione di riserve, costituite da utili accantonati, a capitale, effettuate sia in epoca antecedente sia successiva al decorso del quinquennio di cui all’art. 4 L. 16.12.1977, n. 904.
In particolare, con riferimento a una società per azioni che ha eseguito diverse operazioni del genere in epoche successive, è stato chiesto di conoscere se il rimborso del capitale, deliberato dopo il decorso del quinquennio dalla prima imputazione a capitale di riserve costituite da utili accantonati, ma prima dello scadere del quinquennio dall’ultima imputazione, rientri nella previsione dell’art. 27 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, con il conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale dei dividendi.