Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Agosto 2024
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite risposta ad un interpello, quando le somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per attività sportiva dei figli non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Tramite la risposta all’interpello 3.07.2024, n. 144, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente occupata della questione welfare aziendale e delle varie voci che in esso possono essere annoverate.
Il caso oggetto di interpello riguarda un’azienda già dotata di piano welfare, la quale intenderebbe far rientrare tra i vari elementi anche il rimborso delle spese sostenute dai genitori dipendenti per attività sportive svolte dai figli. Tali attività sportive sono offerte da parte di un’associazione terza rispetto agli istituti scolastici frequentati dai figli, presso le quali strutture trova svolgimento l’attività in esame.
Va ricordato preventivamente come la normativa italiana preveda che “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (n.d.r. ed in ogni caso entro il 12.01 dell’anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” concorrono alla formazione del reddito imponibile fiscalmente, e anche ai fini previdenziali stante l’uniformità delle basi imponibili, secondo il c.d. principio di onnicomprensività.