Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
01 Febbraio 2021
Quando tali voci possono essere considerate neutrali dal punto di vista fiscale.
Una recente sentenza della C.T.P. di Vicenza ha confermato la possibilità di corrispondere a un collaboratore sportivo somme sia a titolo di rimborso spese documentate, sia a titolo forfetario, quando svolge attività di accompagnatore degli atleti in occasione di allenamenti e manifestazioni sportive federali. La decisione della Commissione tributaria ci permette di fare il punto sul trattamento fiscale riservato alle somme erogate a titolo di rimborsi spese ai collaboratori da parte dei sodalizi sportivi. Il riferimento normativo è l’art. 69, c. 2 del Tuir: “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000,00 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Tra le varie forme di rimborso spese possiamo distinguere quelle forfetarie (o indennità di trasferta) e quelle analitiche (o documentate); le prime sono quelle per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa. Il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 Euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 per le trasferte all’estero, in presenza di rapporti di lavoro subordinato; le seconde (indennità analitiche) sono completamente escluse da tassazione, perché documentate con i giustificativi di spesa e riguardano le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (cosiddetti rimborsi a piè di lista). Tra i rimborsi spese analitici rientra l’indennità chilometrica, quale somma forfetaria per l’utilizzo in trasferta del proprio mezzo di trasporto.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11.04.2014, n. 38/E, indica precise condizioni affinché tale indennità possa essere esclusa da tassazione: i) se la somma sostenuta si riferisce a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; ii) se la somma è determinata in base alle tabelle ACI per tipo di veicolo e distanza percorsa.
Se le attività si svolgono all’interno del territorio del Comune o se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non rappresentano reddito fino a un importo complessivo di 10.000,00 Euro, nel quale vanno considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti. Il documento di prassi dell’Agenzia precisa che il “territorio comunale di riferimento” è quello dove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica; non assume rilevanza la sede dell’organismo erogatore.
I rimborsi spese documentati, quali mera restituzione di spese sostenute, non devono essere indicati nella Certificazione Unica. Per giustificare il pagamento delle spese di trasferta, è opportuno che l’organo amministrativo del sodalizio sportivo predisponga un verbale che autorizza i collaboratori dell’ente a richiedere rimborsi spese e di trasferta, anche mediante utilizzo di auto propria, stabilendo eventualmente una tariffa inferiore rispetto alle tabelle ACI. Volgendo uno sguardo alle Federazioni nazionali delle discipline sportive e paralimpiche, la disciplina delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese viene regolamentata all’interno di un documento approvato annualmente dal Consiglio federale.