Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
16 Novembre 2024
Con la novella introdotta dal D.L. 71/2024 ogni organismo affiliante deve individuare quelle tipologie di spese e quelle attività di volontariato per cui sono ammessi i rimborsi forfettari. Occorrerebbe tuttavia evitare di sostituirsi al legislatore con interpretazioni estensive.
I sodalizi sportivi dilettantistici, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono avvalersi dell’opera gratuita di volontari, le cui prestazioni sono regolamentate dall’art. 29 D.Lgs. 36/2021.
Inizialmente, in analogia con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, è stata esclusa ogni forma di rimborso forfettario, fattispecie ora invece riconosciuta, a partire dal 1.06.2024, per quelle spese sostenute per attività svolte dai volontari sportivi, anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili (art. 3 D.L. 71/2024 a modifica dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. 36/2021).
Detti rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente, bensì determinano la soglia di franchigia previdenziale (5.000 euro) e fiscale (15.000 euro), prevista rispettivamente dall’art. 35 c. 8-bis e dall’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021.