IVA

04 Settembre 2024

Rimborsabile l’Iva sui beni in comodato

L’Iva pagata per l’acquisto di un impianto di biogas è rimborsabile anche se il terreno su cui insiste è in affitto. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia nella sentenza 1.07.2024 n. 2906.

Nel caso esaminato, una società agricola realizzava un impianto di biogas su un terreno utilizzato in locazione chiedendo il rimborso del relativo credito Iva. L’Agenzia delle Entrate inizialmente riconosceva il diritto al rimborso, ma il trimestre successivo, a fronte della medesima richiesta, lo negava chiedendo la restituzione della somma già erogata.

La cartella di pagamento veniva quindi impugnata. In sede di giudizio l’Ufficio difendeva il proprio operato evidenziando che, come chiarito nella risoluzione 179/E/2005, per i beni strumentali di proprietà di terzi (comodato), l’opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l’ha effettuata, per cui non può essere considerata ammortizzabile e iscritta come tale nel bilancio del soggetto che l’ha eseguita.

Pertanto, in questo caso, venendo meno il concetto di ammortizzabilità, viene meno anche la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva previsto dall’art. 30, c. 3, lett. c) del D.P.R. 633/1972 (relativo proprio al rimborso dell’Iva relativa all’acquisto o importazione di beni ammortizzabili).

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