Imposte dirette
20 Novembre 2020
L'Agenzia delle Entrate viene in soccorso della norma che ha istituito il regime di favore, chiarendo che tali situazioni non hanno alcun rilievo: può fare eccezione la plusvalenza su avviamento.
La rilevanza fiscale di plusvalenze e minusvalenze realizzate in seguito al passaggio nel regime forfetario da un regime in cui è prevista la deduzione dei costi inerenti all’attività, ha da sempre costituito un problema. L’art. 1, c. 64 L. 190/2014 (modalità di determinazione del reddito per i contribuenti che agiscono in regime forfetario) non contiene alcuna informazione sul trattamento fiscale applicabile a plusvalenze e minusvalenze, al contrario di quanto accadeva invece per il regime di vantaggio (art. 1, c. 104 L. 244/2007), che regolava il regime dei contribuenti “minimi”, specificando che “concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione”.
In aiuto è giunta la circolare n. 10/E/2016, con cui l’Amministrazione Finanziaria afferma che “la mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario”. Lo stesso art. 1, c. 72 L. 190/2014, secondo l’opinione dell’Agenzia, costituisce una conferma “dell’implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell’alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all’ingresso nel regime di favore”.
Se in linea generale plusvalenze e minusvalenze non rilevano per i soggetti aderenti al regime forfetario, è però necessario distinguere alcuni casi trattati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. L’estromissione di un immobile strumentale, secondo la risposta a interpello n. 391/2019, non pone dubbi: tale fattispecie non genera plusvalenza imponibile ai fini fiscali. Secondo l’Agenzia, infatti, “sul piano sostanziale l’estromissione dei beni oggetto della disciplina di cui all’art. 1, c. 66 L. 30.12.2018, n. 145 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regime forfetari”.
La plusvalenza da cessione d’azienda (risposta a interpello n. 478/2019), invece, può presentare 2 situazioni ben distinte: mentre le plusvalenze e le minusvalenze relative ai singoli beni non sono fiscalmente rilevanti (in coerenza con quanto sopra esposto), la plusvalenza relativa all’avviamento assume rilevanza nella determinazione del reddito del contribuente in regime forfetario. In particolare, tale componente di reddito può essere tassata separatamente se sussistono i requisiti individuati dall’art. 17 del Tuir, oppure come un ricavo d’esercizio, applicando il principio di cassa.