Diritto privato, commerciale e amministrativo
07 Marzo 2024
Nel giudizio di appello e in quello di Cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo.
Il principio della rilevabilità d’ufficio deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista, per così dire, quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, poiché la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati.
Sul punto, con l’ordinanza n. 20713/2023, la Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte d’Appello di Torino che era correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l’accertamento sulla fondatezza o meno dell’eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto (quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo modello trattandosi, nel caso di specie, di eccezione di nullità della fideiussione) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado.