Imposte dirette
24 Giugno 2024
Ai fini di una futura deducibilità, le spese di rappresentanza sostenute dalle società neocostituite e non dedotte per assenza di ricavi devono essere inserite nel rigo RS101.
In linea di principio le spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 108, c. 2, Tuir, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento qualora rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. MEF, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse e nei limiti:
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro.