Diritto privato, commerciale e amministrativo

28 Ottobre 2024

Rigetto del piano del consumatore e reclamabilità

Il rigetto della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore, non ritenuta ammissibile dal Tribunale, può essere impugnato? Avanti a quale autorità? Il decreto Correttivo-ter risolve la disputa giurisprudenziale sorta in materia.

Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato dei creditori in qualsiasi forma, secondo quanto previsto dall’art. 67 del Codice della crisi.

Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, il quale, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Nei successivi 20 giorni i creditori possono presentare le loro osservazioni al piano. L’OCC può apportare le opportune modifiche alla luce delle osservazioni formulate nei 10 giorni successivi. Verificate l’ammissibilità e fattibilità, il giudice omologa il piano con sentenza, reclamabile avanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51 del Codice della crisi.

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