Diritto privato, commerciale e amministrativo
25 Marzo 2024
L’attore che si vede rigettata la propria richiesta di condanna deve rifondere anche le spese sostenute dalla difesa del terzo chiamato, a prescindere dal fatto che abbia esteso le proprie domande al medesimo.
In caso di chiamata in causa del terzo per esser manlevato nell’ipotesi di condanna al risarcimento del danno a favore dell’attore, le spese della costituzione del garante, se le domande attoree vengono rigettate, sono da porsi senz’altro a carico di quest’ultimo se lo stesso ha esteso la propria domanda anche nei confronti del terzo chiamato in giudizio; qualora l’attore abbia mantenuto la propria richiesta risarcitoria nei soli confronti del convenuto, si discute se debba sopportare o meno anche le spese del garante.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. 7.03.2024, n. 6144), richiamando il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell’attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.