ETS ed Enti non commerciali

23 Maggio 2024

L’impatto della riforma del Terzo settore sulla Croce Rossa italiana

Il codice del Terzo settore qualifica i comitati locali della Croce Rossa in organizzazioni di volontariato, mentre prima erano considerati APS. Come può influire questa scelta del legislatore nella vita associativa dei comitati locali di Croce Rossa Italiana.

La Croce Rossa Italiana (CRI) fu fondata il 15.06.1864 e costituita originariamente come ente morale con Regio Decreto 7.02.1884 n. 1243; è un’associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria. Il D.Lgs. 178/2012 è intervenuto riorganizzando e costituendo l’Associazione della Croce Rossa italiana. Sono stati inoltre resi autonomi i comitati locali e provinciali che dal 1.01.2014 sono stati trasformati in Associazioni di promozione sociale (APS) secondo la L. 383/2000, oggi abrogata, e iscritti ai registri tenuti dalle Regioni e dalle Province.

Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha ulteriormente modificato il contesto normativo in cui si muovono le associazioni. In particolare, all’art. 99, c. 1, riscrivendo parte del D.Lgs. 178/2012, riqualifica l’Associazione nazionale e i comitati locali in Organizzazioni di Volontariato (ODV), anziché APS, con norma speciale che li iscrive di diritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ora, ogni ODV, ma più in generale ogni ente del Terzo settore, può svolgere come attività principale una o più attività, denominate “di interesse generale”, tra quelle declinate all’art. 5, c. 1 del Codice, ma la particolare complessità dell’attività svolta dalla CRI non rende facile individuare l’attività o le attività da inserire in statuto come attività principale. Inoltre, una norma specifica per le ODV contenuta nell’art. 33 c. 3 risulta particolarmente ostica e a tratti incompatibile con l’attività della CRI, laddove si asserisce che: “per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (…)”.

Interviene sul punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, asserendo, con specifico parere n. 7221/2023, anzitutto che il rapporto tra le norme del D.Lgs. 178/2012 e il Codice del Terzo settore è quello della specialità, con ciò intendendo che il D.Lgs. 178 prevale quale norma speciale e l’applicazione del Codice è effettuata soltanto quando non diversamente disposto dal D.Lgs. 178 stesso.

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In secondo luogo, il Ministero afferma che le attività della CRI sono definite dal D.Lgs. 178/2012 e denominate “di interesse pubblico”, anche se sono naturalmente svolgibili le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, nonché eventuali attività diverse di cui all’art. 6, se previste dagli statuti. Queste ultime attività, nell’ordinarietà dei casi, dovrebbero essere secondarie e strumentali alle attività principali, tuttavia il Ministero, data la particolarità dell’attività della CRI, definisce un perimetro di specialità sul tema, considerando anche la qualifica “di diritto” di tali enti come ODV. Il mancato rispetto della prevalenza delle attività principali sulle attività diverse di cui all’art. 6, non avrà conseguenze sulla qualificazione dell’ente, in quanto la stessa è prevista da una norma speciale, anche se sono possibili rilievi di natura fiscale.

Il Ministero sembra anche procedere verso una deroga specifica al principio sancito dall’art. 33, c. 3, in merito alla possibilità per le ODV di ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, asserendo che tale principio è valido soltanto per le attività di interesse generale (di cui all’art. 5, c. 1 del Codice), ma non per le attività di interesse pubblico, di cui al D.Lgs. 178/2012.

Convivono perciò in questo momento all’interno degli enti di Croce Rossa almeno 3 tipologie di entrate da altrettante tipologie di attività:

  1. di interesse pubblico, di cui all’art. 1 D.Lgs. 178/2012, non assoggettate al limite di cui all’art. 33, c. 3 e inserite nella voce A del Bilancio, tra le attività di interesse generale;
  2. di interesse generale, di cui all’art. 5, c. 1, D.Lgs. 117/2017, da assoggettare alle condizioni di cui all’art. 33, c. 3 ed inserite nella voce A del Bilancio, tra le attività di interesse generale, sempre che rispettino il limite suddetto, altrimenti qualificate come attività diverse;
  3. diverse, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, sempre che tali attività siano previste dagli statuti, inserite nella voce B del Bilancio, con criterio di prevalenza derogabile data la specialità della norma, ma con probabili conseguenze di natura fiscale.

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