Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Aprile 2024
L’art. 3, c. 1, lett. a) del decreto di riforma delle sanzioni tributarie interviene sulla disciplina applicabile agli enti collettivi in ipotesi di violazione delle norme tributarie: in sintesi, più razionalità e proporzionalità.
L’art. 2, c. 2 D.Lgs. 472/1997, nella formulazione vigente prima della riforma, prevede che la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Il nuovo c. 2-bis, invece, consente di ascrivere la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme tributarie anche a società ed enti. In particolare, tale sanzione, relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è imputata esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Per quanto precede, ove si accerti che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.
Le disposizioni in esame, dunque, introducono un principio di responsabilità delle società e degli enti per la violazione di norme tributarie, così innovando rispetto al passato; in linea con la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si consente che siano irrogate sanzioni anche nei confronti di queste ultime (e non, dunque, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso la violazione).
Come riporta la relazione illustrativa, con l’introduzione dell’art. 7 D.L. 296/2003, che prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, era venuto meno il principio in forza del quale il responsabile della violazione dovesse identificarsi esclusivamente nella persona fisica che, agendo per conto dell’ente, avesse materialmente consumato la condotta illecita, ritenendosi responsabile esclusivamente la persona giuridica. Si era, dunque, venuto a creare un sistema di dubbia razionalità in cui, da un lato, erano punibili le persone giuridiche e, dall’altro, le persone fisiche che agivano in proprio (contribuenti individuali) o per conto di enti collettivi diversi dalle persone giuridiche (società di persone, enti privi di personalità giuridica, ecc.).
Con l’intervento normativo in esame si intende, da un lato, eliminare l’irrazionalità del sistema, adeguando il sistema sanzionatorio amministrativo tributario alla nuova logica ordinamentale espressa dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti collettivi e, dall’altro, correlare l’applicazione della sanzione ai principi di effettività e proporzionalità, fermi restando i principi fissati dalla giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (in tal senso: Cassazione, sentenza n. 33434/2022).
Dunque, un cambio di rotta significativo rispetto al passato, in attesa di valutare gli effetti del nuovo indirizzo normativo.