IVA
26 Giugno 2024
All’art. 2, p. 6 del decreto di riforma delle sanzioni (Modifiche al D.Lgs. 18.12.1997, n. 471) viene riformato l’art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997, prevedendo l’indetraibilità dell’Iva non dovuta.
Nei confronti di chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa viene prevista la sanzione amministrativa pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro.
In tale ultima ipotesi resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972 della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.
La modifica introdotta è molto significativa, in quanto mentre la versione letterale attuale dell’art. 6, c. 6 mantiene fermo il diritto del cessionario o committente all’intera detrazione dell’Iva, la nuova versione letterale la raccorda alla sola “imposta dovuta” in congiunzione con le specifiche peculiarità fiscali dell’operazione.