Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Giugno 2024
La riforma delle sanzioni amministrative tributarie che sta per entrare in vigore interessa anche gli enti locali, soggetti passivi molto complessi. Con particolare favore sono accolte le nuove cause di non punibilità per le violazioni Iva.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega ex L. 9.08.2023, n. 111, modifica radicalmente il sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale).
Tra le novità presenti, si segnalano quelle modifiche, che entreranno in vigore il 1.09.2024, in deroga al c.d. “favor rei”, ai D.Lgs. 472/1997 e 471/1997 – recanti, rispettivamente, i criteri generali di applicazione e le sanzioni specifiche in materia di imposte dirette, sostituto d’imposta, Iva e riscossione – che maggiormente possono interessare gli enti locali nella loro veste di soggetti passivi, soprattutto tenendo conto della sostanziale attenuazione rispetto all’attuale impianto normativo.
L’estrema complessità della soggettività passiva Iva e Irap, nonché dell’articolata figura di sostituto d’imposta, è causa di violazioni di norme tributarie anche da parte dei Comuni, alcune peculiari proprio degli enti pubblici.
Tra queste ultime va evidenziata la sanzione applicabile per l’omesso o ritardato versamento prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 che passerà al 25% (rispetto al 30% attuale). Si rammenta, in proposito, che le violazioni di tale natura commesse in ambito Iva (split payment) sono soggette alla sanzione del citato art. 13 per effetto dello specifico rimando contenuto nell’art. 1, c. 633 L. 190/2014.
Tuttavia, ciò che assumerà maggior interesse, molto probabilmente, saranno le due nuove cause di non punibilità stabilite dall’art. 6 D.Lgs. 472/1997:
Anche questa modifica sarà di significativa rilevanza per gli enti locali, considerati i sistematici rapporti economici con enti non commerciali o persone fisiche che, alla richiesta di emissione di fattura, spesso oppongono, più o meno legittimamente, l’assenza del presupposto soggettivo in virtù dell’occasionalità della prestazione resa o della cessione effettuata.