Accertamento, riscossione e contenzioso

25 Giugno 2024

Riforma delle sanzioni ed enti locali come soggetti passivi

La riforma delle sanzioni amministrative tributarie che sta per entrare in vigore interessa anche gli enti locali, soggetti passivi molto complessi. Con particolare favore sono accolte le nuove cause di non punibilità per le violazioni Iva.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega ex L. 9.08.2023, n. 111, modifica radicalmente il sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale).

Tra le novità presenti, si segnalano quelle modifiche, che entreranno in vigore il 1.09.2024, in deroga al c.d. “favor rei”, ai D.Lgs. 472/1997 e 471/1997 – recanti, rispettivamente, i criteri generali di applicazione e le sanzioni specifiche in materia di imposte dirette, sostituto d’imposta, Iva e riscossione – che maggiormente possono interessare gli enti locali nella loro veste di soggetti passivi, soprattutto tenendo conto della sostanziale attenuazione rispetto all’attuale impianto normativo.

L’estrema complessità della soggettività passiva Iva e Irap, nonché dell’articolata figura di sostituto d’imposta, è causa di violazioni di norme tributarie anche da parte dei Comuni, alcune peculiari proprio degli enti pubblici.

Tra queste ultime va evidenziata la sanzione applicabile per l’omesso o ritardato versamento prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 che passerà al 25% (rispetto al 30% attuale). Si rammenta, in proposito, che le violazioni di tale natura commesse in ambito Iva (split payment) sono soggette alla sanzione del citato art. 13 per effetto dello specifico rimando contenuto nell’art. 1, c. 633 L. 190/2014.

Tuttavia, ciò che assumerà maggior interesse, molto probabilmente, saranno le due nuove cause di non punibilità stabilite dall’art. 6 D.Lgs. 472/1997:

  • non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall’Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l’imposta. La violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria. Chi conosce la fiscalità degli enti locali sa come questa sia complessa e quanto siano numerosi, anno dopo anno, i documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia, soprattutto in materia di Iva che attengono alla soggettività passiva degli enti locali, al diritto della detrazione, alla spettanza o meno di agevolazioni. La norma, quindi, favorirà ancor più la diligenza fiscale dei Comuni che da sempre li contraddistingue;
  • è stato finalmente modificato il c. 8, abolendo la c.d. “autofattura denuncia” da parte del cessionario/committente che non riceve regolare fattura dal proprio fornitore. Il conto corrente, per evitare la sanzione del 70% (era il 100%), dovrà soltanto segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omissione o la irregolarità nei 90 giorni successivi al termine di emissione della fattura. Sempre in tale situazione, è l’aspetto di maggiore rilevanza della novità legislativa, è escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura, o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Anche questa modifica sarà di significativa rilevanza per gli enti locali, considerati i sistematici rapporti economici con enti non commerciali o persone fisiche che, alla richiesta di emissione di fattura, spesso oppongono, più o meno legittimamente, l’assenza del presupposto soggettivo in virtù dell’occasionalità della prestazione resa o della cessione effettuata.

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