Diritto del lavoro e legislazione sociale
21 Agosto 2024
Dal 1.09.2024 in vigore l’art. 30, L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024, per le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.
L’art. 30, L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024, reca misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, prevedendo alcune modificazioni all’art. 116, c. 8 L. 388/2000 dal 1.09.2024.
In particolare, con riferimento alla fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a), attenua la portata della sanzione prevista, prevedendo che la maggiorazione pari a 5,5 punti non trovi applicazione se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione. Sarà, pertanto, dovuta la maggiorazione pari al solo tasso ufficiale di riferimento (TUR) 4,50% dal 20.09.2023.
Si modifica la disciplina sanzionatoria della fattispecie di evasione, introducendo una nuova forma di ravvedimento; fermo restando l’importo della sanzione civile in ragione d’anno, pari al 30%, che non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge,