ETS ed Enti non commerciali

27 Dicembre 2023

Riforma dello sport, il lavoratore sportivo

Principali indicazioni del Quaderno operativo del CNDCEC sulla figura del lavoratore sportivo.

Il Quaderno operativo 1.12.2023, n. 3, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha fornito un vademecum schematico in tema di lavoro sportivo sulla base della riforma avvenuta nel corso degli ultimi anni.

La premessa apre con il riporto delle fonti normative che hanno interessato questa riforma:

  • legge delega L. 86/2019;
  • D.Lgs. 36/2021, così come modificato dal c.d. decreto correttivo (D.Lgs. 163/2022), poi dal decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) e da ultimo dal decreto correttivo-bis (D.Lgs. 120/2023);
  • circolare Inail 27.10.2023, n. 46;
  • circolare Inps 31.10.2023, n. 88.

È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Oltre alle 7 figure sopra tipizzate, è lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Riforma dello sport dilettantistico | Ratio in Tasca

Manuale schematico che illustra tutti gli aspetti pratici, gli adempimenti, le soluzioni statutarie e le scelte ottimali per gli Enti sportivi.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (per esempio: medici, psicologi, commercialisti, fisioterapisti), nonché non sono lavoratori sportivi: custodi, addetti alle pulizie, manutentori, addetti al bar, che quindi soggiacciono alla disciplina di diritto del lavoro comune.
Viene ricordato che l’attività di lavoro sportivo può essere svolta sotto forma di:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo: con partita Iva o co.co.co;
  • prestazione di lavoro occasionale.

L’art. 28 D.Lgs. 36/2021 istituisce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

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