Accertamento, riscossione e contenzioso

01 Giugno 2024

Riforma delle sanzioni: le principali novità (seconda parte)

Il 24.05.2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.08.2023, n.111), introduce una significativa revisione del sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale).

Tra le numerose novità presenti nel decreto, si segnalano le modifiche al D.Lgs. 472/1997 (recante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), con l’introduzione di nuovi principi e varie modifiche ad alcuni istituti di carattere generale.

Novità sul ravvedimento operoso – Una delle novità della riforma è rappresentata dalla possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” (fino ad oggi negato) che, com’è noto, consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata) mediante l’applicazione delle disposizioni e previste dall’art. 12 D.Lgs. 472/1997 in tema di concorso di violazioni e continuazione. Inoltre, con il nuovo art. 13, sarà possibile applicare le percentuali di riduzione da ravvedimento ad una sanzione unica (costituita dalla sanzione prevista per la violazione più grave debitamente aumentata) in relazione al singolo tributo e al medesimo periodo d’imposta.
In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che:

  • ove conveniente, la sanzione da ridurre in base alle percentuali dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 può essere calcolata applicando la disciplina dell’art. 12 D.Lgs. 472/1997 in tema di concorso (o di continuazione per i casi in cui le violazioni siano commesse in diversi periodi d’imposta), con utilizzo della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 (aumento minimo previsto dai cc. 1 e 2 dell’art. 12). con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi;

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