Imposte dirette
21 Gennaio 2025
La riforma del reddito da lavoro autonomo: focus su compensi a cavallo d’anno e rimborsi spese.
L’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una revisione del lavoro autonomo con decorrenza 2024, salvo alcune eccezioni.
Viene stabilito che sia reddito da lavoro autonomo la differenza tra tutte le somme e i valori percepiti (principio di cassa) a qualunque titolo in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, anche in questo caso salvo espresse deroghe. Pertanto, viene sostituito il sostantivo “compensi” con “tutte le somme e valori percepiti a qualunque titolo”.
Una delle suddette deroghe sta nelle somme percepite a cavallo d’anno.
In precedenza, poteva verificarsi questa situazione: il professionista A ha dato l’ordine del bonifico per pagare la prestazione del professionista B il 31.12.X. Il professionista A registra il pagamento nell’anno X e, quindi, predispone la CU e il 770 relativi all’anno X. Il professionista B invece riceve il pagamento il 2.01.X+1 e, pertanto, inseriva tale compenso nell’anno X+1 e indicava la ritenuta subita nel Modello Redditi relativo all’anno X+1.
Ora la medesima situazione, ai sensi dell’art. 5, c. 1 D.Lgs. 192/2024, ultimo periodo, viene risolta in questo modo (evitando una discrasia temporale tra committente e percettore): il professionista A registra il pagamento nell’anno X e, quindi, predispone la CU e il 770 relativi all’anno X. Il professionista B deve imputare le somme, percepite nell’esercizio X+1, nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per il professionista A (committente – sostituto d’imposta) di effettuare la ritenuta, quindi nel caso in esempio nell’esercizio X.
Nulla cambia rispetto al passato invece nel caso in cui il committente sia un privato, se tale cliente effettua il bonifico il 31.12.X e le somme vengono accreditate al professionista (B) il 2.01.X+1, il professionista le registrerà nell’anno X+1.
Altra novità ha riguardato il tema dei rimborsi spese: l’art. 5, c. 2 ha disposto che non concorrono a formare reddito da lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:
– rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
– riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune di immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per servizi connessi.
Pertanto, a differenza del passato, tali somme riaddebitate non fanno reddito in capo al professionista e analogamente tali spese non sono deducibili in capo al medesimo professionista.
Tuttavia, questa novità avrà decorrenza 2025, poiché le ritenute 2024 sono già state operate sulle somme conteggiate come prima della riforma.
Questa novità ha rilevanza soprattutto per i professionisti forfetari perché, salvo chiarimenti, potranno emettere fatture non facendo concorrere a tassazione il rimborso analitico, ma di converso i costi non avevano rilevanza analitica in passato come oggi dopo la riforma.