Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Febbraio 2024
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 3.01.2024, n. 2, il D.Lgs. 30.12.2023, n. 220, attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari. Si cercherà dunque di fornire un quadro sintetico delle principali novità.
Nell’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992 è stata modificata la disciplina della testimonianza scritta, prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria.
Nell’art. 11 D.Lgs. 546/1992 è inserito il comma 3-ter, per consentire alle Regioni, nei cui confronti sia stato proposto il ricorso, di stare in giudizio anche mediante dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento.
Nell’art. 12, 7 D.Lgs. 546/1992 viene formalizzata la possibilità di apporre la firma digitale all’incarico conferito al difensore. Quando cioè la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, c. 2 D.Lgs. 82/2005, con l’inserimento della relativa dichiarazione.
Nell’art. 14 D.Lgs. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Due sono le modifiche introdotte nell’art. 15 D.Lgs. 546/1992. Il nuovo comma 2 prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Nell’art. 16 D.Lgs. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell’art. 16-bis, c. 1 D.Lgs. 546/1992 viene aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria.
Nel comma 3 viene previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
Risulta abrogata con effetto immediato la disciplina di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (art. 2, c. 3, lett. a) D.Lgs. 220/2023). Il MEF, con il comunicato stampa 22.01.2024, n. 13, ha chiarito che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione opera per i ricorsi tributari notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4.01.2024.
Nel nuovo art. 17-ter D.Lgs. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico. Sono nulli tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori, che non sono sottoscritti con firma digitale.
Tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 vengono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, c. 2 L. 27.07.2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies, della medesima legge.
Nell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, come per il rifiuto tacito di rimborso, anche per l’autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda.
È prevista l’entrata in vigore del decreto legislativo sul processo tributario il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cioè dal 4.01.2024). Le relative disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1.09.2024. Per i giudizi instaurati, in ogni grado di giudizio, a decorrere dal 4.01.2024 sono operative le norme relative a litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni, atti impugnabili, udienza a distanza, tutela cautelare e sentenza in forma semplificata, conciliazione e nuove prove in appello.