Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Maggio 2024
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto di compravendita o la riduzione del prezzo corrisposto, oltre al risarcimento del danno.
Tra gli strumenti a tutela dell’acquirente di un bene gravato da vizi ex art. 1490 c.c. rientrano sicuramente l’azione di risoluzione del contratto e l’azione di riduzione del prezzo corrisposto. Invece, l’unica azione a garanzia del compratore, nell’ipotesi di mancanza di qualità della res venduta ex art. 1497 c.c., è esclusivamente la risoluzione del contratto.
Nello specifico, la norma di cui all’art. 1490 c.c. prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile. Pertanto, il venditore è considerato inadempiente qualora il bene venduto sia gravato da difetti tali da determinarne l’inidoneità al normale utilizzo o che ne causino una diminuzione di valore. Tali sono i vizi redibitori, i quali riguardano tutte le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della res venduta.
Ai sensi dell’art. 1490, c. 2 c.c., l’eventuale patto di esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto laddove il venditore abbia in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa venduta. Tale disposizione punisce non tanto la mera negligenza del venditore quanto piuttosto la malafede dello stesso, il quale deve avere effettiva conoscenza dei difetti del bene.