Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Maggio 2024
Valido l’accordo di prossimità raggiunto con le parti sociali che prevede, a fronte di un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) per un arco temporale prefissato, la rideterminazione dell’indennizzo risarcibile in caso di illegittimità del recesso datoriale.
È valido l’accordo aziendale di prossimità nel quale è stato previsto che, a fronte dell’impegno dell’impresa di non procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo di 12 mesi, venga rideterminata l’eventuale indennità di risarcimento illegittimo, al di fuori del detto periodo di “interdizione”, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e specificatamente nella misura compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500 euro.
L’assunto è stato affermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione 16.04.2024, n. 10213, che ha riformulato integralmente l’esito dei giudizi di merito, sia con riferimento alla validità del predetto accordo rispetto alle finalità contenute nell’art. 8 D.L. 138/2011 che rispetto alla sua effettiva applicabilità anche se susseguente del realizzatosi trasferimento d’azienda con conseguente proseguimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità in capo alla cessionaria.
In particolare, secondo l’accordo raggiunto con le parti sociali a mente del citato art. 8, fatte salve le ipotesi di reintegrazione, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, decorso il periodo di 12 mesi in cui era preclusa la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, sarebbe conseguita un’indennità risarcitoria determinata nella misura minima di 500 euro e massima di 1.500 euro.