Altre imposte indirette e altri tributi
18 Gennaio 2023
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota 22.12.2022-RU 598868, relativa al credito d’imposta per i rifornimenti effettuati dal 1.12 al 31.12.2022: € 64,18 per ogni 1.000 litri di prodotto.
L’art. 8 D.L. 124/2019, ha introdotto dal 1.01.2020 un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota in oggetto, tale limite è stato individuato in 1 litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo. In pratica, il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di 1 litro per ciascun chilometro percorso e per questo motivo sono state apportate modifiche al quadro A della dichiarazione, dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel periodo 1.12 al 31.12.2022 e i litri consumati nel medesimo periodo.
Si rammenta inoltre che nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) per attività svolta da persone fisiche o giuridiche, il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore a euro 4; gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura e la nota 7.06.2018, n. 64837 dell’Agenzia delle Dogane ha confermato l’obbligo, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, c. 917 L. 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione di carburanti.
La dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.01.2023 dai soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale Edi (per le modalità di invio, vedere il paragrafo V della nota), oppure in forma cartacea: in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari, causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito. Il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde a 6740.
La compensazione è ammessa (salvo comunicazioni contrarie) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione dall’Agenzia; in caso di trasmissione a mezzo posta, si suggerisce la raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31.12.2024 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4, c. 3 del D.P.R. 277/2000, così come modificato dall’art. 61, c. 1, lett. b) D.L. 24.01.2012, n. 1). Qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30.06.2025.