Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Marzo 2024
Nel caso di ricorso per Cassazione predisposto in forma digitale e notificato in via telematica è superflua la sottoscrizione digitale nel caso in cui sia comunque possibile accertare la paternità dell’atto.
Il caso di specie trae origine dall’avviso di accertamento nei confronti di una società alla quale era stata contestata un’indebita detrazione Iva. I Giudici della Commissione tributaria provinciale rigettavano la richiesta di annullamento dell’atto impositivo, ma la sentenza veniva riformata in secondo grado. Argomentavano i giudici della Commissione tributaria regionale come nel corso del giudizio fosse stata raggiunta la prova dell’estraneità del contribuente al meccanismo elusivo, tanto da doversi ritenere illegittima l’azione di riscossione promossa nei suoi confronti.
L’Amministrazione Finanziaria impugnava la sentenza di secondo grado e il procedimento giungeva in Cassazione, dove veniva constatata l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza circa gli effetti della mancata sottoscrizione di un ricorso, così da essere inviato alle Sezioni Unite al fine di individuare un principio uniforme di diritto applicabile anche ai casi futuri.
Ma vediamo in maniera più analitica il contenuto dei 2 indirizzi presenti negli orientamenti del Supremo Collegio. Alle stregua di uno di tali indirizzi, di carattere comunque minoritario, la mancanza di sottoscrizione digitale configura un vizio che determina l’inesistenza dell’atto. Si tratta di un vizio, secondo tale indirizzo, assimilabile a quello conseguente alla mancanza di sottoscrizione della sentenza di un giudice che, se affetta da tale patologia, diverrà inesistente.