Lavoro

19 Aprile 2023

Ricongiunzione dei contributi con la Cassa dei Dottori commercialisti

Pensione di vecchiaia e anticipata erogate dalla CNPADC: possibilità di conseguire il trattamento attraverso la ricongiunzione per chi possiede contribuzione anche presso l’Inps.

I dottori commercialisti che possiedono contribuzione sia presso la CNPADC, sia presso l’Inps, non possono ottenere le specifiche pensioni previste dal Regolamento Unitario della Cassa attraverso il cumulo o la totalizzazione. È, tuttavia, possibile raggiungere questi particolari trattamenti pensionistici utilizzando anche la contribuzione accreditata presso l’Inps, attraverso la ricongiunzione.

Mediante la ricongiunzione (L. 45/1990), difatti, i contributi accreditati presso le diverse gestioni dell’Inps possono essere utilizzati per ottenere le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e unica contributiva, facendo confluire i versamenti verso la CNPADC, con eventuale onere a carico del professionista.

Ricongiunzione – La ricongiunzione, nel dettaglio, è uno strumento che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in 2 o più gestioni previdenziali di conseguire un’unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un solo fondo.

L’operazione avviene a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (non è consentita la ricongiunzione parziale) che il lavoratore ha maturato in almeno 2 diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta; i contributi non devono essere già stati utilizzati per liquidare un trattamento pensionistico.

Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione in cui sono stati accentrati e diventano utili a pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la Cassa accentrante.

Costo della ricongiunzione – Per quantificare il costo della ricongiunzione, qualora i periodi da ricongiungere siano soggetti al sistema di calcolo retributivo o reddituale, è necessario utilizzare il cosiddetto sistema della riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962).

Presso la CNPADC, sono da valutare con calcolo reddituale i periodi sino al 31.12.2003.

Il calcolo dell’onere attraverso il sistema della riserva matematica avviene in questo modo:

  • si determina l’importo della pensione, alla data della domanda di ricongiunzione, considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione;
  • si determina poi l’importo della pensione, alla stessa data, considerando tutti i contributi dell’interessato, compresi quelli da trasferire, come se risultassero da sempre accreditati nel fondo prescelto;
  • bisogna in seguito calcolare la differenza tra i 2 risultati per ottenere l’ammontare del beneficio conseguito con la ricongiunzione;
  • una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente (di riserva matematica) che cambia in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva del lavoratore;
  • dal risultato si devono sottrarre i contributi trasferiti nella gestione di destinazione, rivalutati al tasso composito del 4,50% annuo.

Qualora i periodi da ricongiungere siano soggetti al sistema di calcolo contributivo, è necessario utilizzare il cosiddetto sistema percentuale per determinare l’onere: presso la CNPADC, però, la ricongiunzione dei periodi dal 1.01.2004 in poi è gratuita (art. 15 Regolamento Unitario). I contributi trasferiti, in pratica, concorrono alla formazione del montante contributivo maturato presso la Cassa.

Pensioni che si possono conseguire presso la CNPADC – Presso la CNPADC è possibile conseguire i seguenti specifici trattamenti pensionistici diretti, che non possono essere raggiunti in regime di cumulo o totalizzazione, laddove si vogliano utilizzare contributi accreditati presso altre Casse, ma solo attraverso la ricongiunzione:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia anticipata;
  • pensione unica contributiva;
  • pensione di inabilità;
  • pensione di invalidità;
  • supplemento di pensione;

La pensione di vecchiaia CNPADC, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Unitario, è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1.01.2004, in presenza dei seguenti requisiti:

  • 68 anni di età più 33 anni di contribuzione;
  • in alternativa, 70 anni di età più 25 anni di contribuzione.

I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC anteriormente all’anno 2004 possono anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, qualora perfezionino i seguenti requisiti:

  • 61 anni di età, unitamente a 38 anni di anzianità contributiva;
  • 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito di età.

Per coloro a cui è certificata un’invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.

I dottori commercialisti privi di contribuzione antecedente al 2004 possono ottenere la pensione unica contributiva, con un minimo di:

  • 62 anni di età;
  • 5 anni di anzianità contributiva.

La pensione è calcolata con il sistema integralmente contributivo e decorre il 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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