Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Aprile 2024
È illegittimo l’atto di recupero di un credito ricerca e sviluppo notificato oltre i termini ordinari di accertamento in quanto ritenuto inesistente dall’Amministrazione Finanziaria (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, sent. n. 125/2024).
Una società contribuente si vedeva notificare un atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo, ritenuto presuntamente inesistente, poiché non indicato nella dichiarazione dei redditi. La società contribuente eccepiva, fra i vari motivi di ricorso, la decadenza dei termini del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto l’atto veniva notificato oltre i termini ordinari.
La non inesistenza del credito era motivata dalla contribuente mediante la dimostrazione documentale dell’effettiva realizzazione dell’attività di ricerca e sviluppo.
I giudici hanno riconosciuto le ragioni della società e, in particolare, hanno ritenuto dirimente il motivo di diritto relativo alla decadenza dei termini dell’azione accertatrice poiché l’atto di recupero era stato notificato non entro gli ordinari termini di 5 anni, ma entro l’ottavo anno.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia n. 125/2024, con un’articolata e ampia motivazione, afferma che l’Amministrazione Finanziaria è decaduta dal potere accertativo per essere decorso il termine ordinario di accertamento tributario; ciò in ragione del fatto che il credito non può essere qualificato come inesistente alla luce della dimostrazione documentale, da parte della ricorrente, dell’effettiva attività di ricerca e sviluppo.