IVA
22 Ottobre 2024
La Corte di Giustizia UE chiarisce le implicazioni fiscali della ricarica di veicoli elettrici, con particolare attenzione al ruolo degli intermediari e alle implicazioni per le imprese del settore (Direttiva 2006/112/CE – artt. 14 e 15).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 17.10.2024, causa C-60/23, ha fornito un chiarimento fondamentale in merito alla qualificazione ai fini Iva dell’operazione di ricarica di un veicolo elettrico. La controversia, che ha visto contrapporsi una società tedesca e l’Amministrazione Finanziaria svedese, ha portato i giudici europei a stabilire che la fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo elettrico costituisce una cessione di beni e, pertanto, è soggetta a Iva.
Caso in esame – La vicenda giudiziaria ha riguardato una società che, attraverso un’apposita App,offriva agli utenti l’accesso a una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici gestita da terzi. La questione controversa verteva sulla qualificazione ai fini Iva dell’operazione: si trattava di una cessione di beni (l’energia elettrica) o di una prestazione di servizi (l’accesso alla rete)?
Decisione della Corte – La Corte ha sottolineato che il trasferimento di energia elettrica per la ricarica di un veicolo elettrico conferisce all’utente il “potere di disporre di tale bene come proprietario”. Pertanto, l’operazione rientra pienamente nella nozione di cessione di beni ai sensi della direttiva Iva.