Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Aprile 2024
È possibile aderire all’opzione al contributivo in sede di ricalcolo di trattamento pensionistico, o ai fini della pensione supplementare o del supplemento?
La pensione, qualora il beneficiario del trattamento continui a lavorare, può aumentare, nei casi in cui la cassa di previdenza preveda l’erogazione di un supplemento di pensione. Se il pensionato-lavoratore è iscritto a una cassa diversa, rispetto a quella che ha riconosciuto il trattamento principale, può aver diritto a una pensione supplementare. In determinate ipotesi, ad esempio per l’erronea esclusione di contributi utili, il pensionato può inoltre aver diritto al ricalcolo della prestazione già liquidata.
Ci si domanda, in particolare, se sia permessa l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995 successivamente alla liquidazione della pensione.
Quest’opzione, che determina la valorizzazione del trattamento pensionistico con sistema di calcolo integralmente contributivo, di solito risulta penalizzante rispetto al sistema di calcolo retributivo-misto, basato, in modo differente rispetto alle quote considerate, sugli ultimi stipendi o redditi, rivalutati sulla base dell’indice Foi.
Il calcolo contributivo, invece, si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale del lavoratore, rivalutati (applicando il tasso di capitalizzazione, determinato secondo la variazione quinquennale del Pil nominale), nonché sull’età pensionabile.
Normalmente, il calcolo integralmente contributivo comporta la liquidazione di una pensione più bassa rispetto al calcolo retributivo-misto: ci sono comunque dei casi particolari in cui il ricalcolo contributivo può risultare più conveniente. Proprio in riferimento a queste ipotesi, ci si chiede se il pensionato possa avvalersi dell’opzione al contributivo, nonostante la già avvenuta liquidazione del trattamento, qualora scopra successivamente la maggiore convenienza del ricalcolo. A chiarire la questione è stata la Cassazione, con la sentenza n. 21057/2017.
Al lavoratore che non possiede contributi al 31.12.1995 si applica sempre il calcolo interamente contributivo della pensione.
Se, invece, l’interessato possiede almeno un contributo Inps al 31.12.1995, quindi ha almeno una quota di trattamento determinato con sistema retributivo, può essere applicato il ricalcolo interamente contributivo della pensione, anche per i periodi ante 1996, quando:
Le prime quattro possibilità possono essere fatte valere soltanto al momento del pensionamento, l’ultima possibilità anche nel corso della vita lavorativa.
Per esercitare l’opzione al contributivo è necessario:
L’opzione al contributivo diventa irrevocabile una volta accettato un eventuale onere di riscatto, superato il massimale annuo di contribuzione e, naturalmente, al momento del pensionamento.
Chi è già andato in pensione non può chiedere il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo per raggiungere un trattamento di importo superiore a quello riconosciuto. La L. 335/1995, che disciplina l’opzione al sistema contributivo, difatti, fa espresso richiamo ai “lavoratori iscritti” e non a quelli già pensionati. A chiarirlo è stata la Cassazione, con la citata sentenza n. 21057/2017: in pratica, una volta che i contributi hanno dato luogo a pensione, non è più possibile rideterminare il trattamento con un diverso sistema di calcolo.
Può ancora “salvarsi” chi ha inviato domanda di pensione, laddove non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte dell’Inps e non sia trascorsa la data di decorrenza, comunicando all’Inps la rinuncia alla domanda di pensione (Delib. CdA Inps 269/1981; Circ. Inps n. 15/1982).
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Tuttavia, è importante rilevare che, nell’ipotesi in cui sia richiesto il calcolo contributivo della pensione, le sedi Inps sono tenute (art. 69, c. 6 L. 388/2000), su richiesta, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto); qualora si decida di optare per il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile (messaggio Inps n. 219/2013). In buona sostanza, in caso di richiesta di calcolo interamente contributivo, la legge mette il pensionato in grado di compiere una scelta consapevole.
Tale diritto, però, non è previsto nel caso inverso: qualora il sistema di calcolo della pensione sia il retributivo-misto, difatti, Inps non rilascia il doppio calcolo nemmeno se il pensionato lo richiede. Tale scelta appare comunque non pienamente condivisibile, in base al principio di razionalità di cui all’art. 3 Cost., “che implica l’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza Corte Cost. nn. 421/1991 e 264/1994), in quanto può verificarsi, in presenza di casi analoghi, una palese e irragionevole differenza di trattamento previdenziale.
Il diverso trattamento a parità di condizioni incide anche sul principio di proporzionalità tra prestazione e qualità e quantità del lavoro svolto, violando l’art. 38, cc. 1 e 2 Cost.
Infine, in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 173/2018 e 148/2017, è importante ricordare che, a parità di condizioni, occorre valutare l’esistenza di “elementi di motivata diversità”, che possono giustificare differenti regolazioni di aspetti e punti specifici. In assenza di tali elementi, la diversità di trattamento in presenza delle medesime condizioni risulta ingiustificata.
Effettivamente, in assenza di doppio calcolo, la capacità di autodeterminazione appare minata alla base, considerando che per il cittadino non esperto di previdenza è oggettivamente impossibile conoscere il differenziale tra l’importo della pensione calcolata con sistema misto e l’importo della pensione calcolato con sistema contributivo, in assenza di un servizio pubblico gratuito che effettui il doppio calcolo prima della presentazione della domanda di pensione, o comunque in tempo utile per la rinuncia alla stessa.
Ad ogni modo, una possibilità di chiedere l’opzione al contributivo dopo la pensione esiste: è il caso in cui l’interessato abbia diritto a una seconda pensione, supplementare o autonoma. In tale situazione, l’opzione al contributivo può essere richiesta laddove sussistano i requisiti in relazione al nuovo trattamento: a tal fine, non possono essere considerati quei periodi di anzianità contributiva per i quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico (Cass. sent. nn. 21244/2014 e 3486/2014). In pratica, sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di versamenti complessivi, di cui 5 dopo il 1996, non rilevano i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.
In conclusione, l’opzione al contributivo dopo la pensione non è consentita per i già pensionati privi di altra contribuzione, mentre per coloro che possiedono nuovi contributi è possibile, ma solo se la nuova contribuzione soddisfa le condizioni per l’opzione. La nuova pensione può essere supplementare o “indipendente”, rispetto al precedente trattamento, non deve trattarsi di un supplemento o di un ricalcolo.
Anche se non appare possibile cambiare, dopo la pensione, la tipologia di calcolo, è comunque consentito ottenere una pensione più alta col ricalcolo della pensione, o ricostituzione della pensione. Lo strumento può essere utilizzato, ad esempio, nei casi in cui siano stati contati male o dimenticati dall’Inps periodi o contributi utili al trattamento, o ancora, nei casi di acquisizione tardiva di contributi pregressi, o di riconoscimento, successivo alla liquidazione della pensione, di contributi figurativi o da riscatto.