Antiriciclaggio
11 Aprile 2024
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con 6 sentenze gemelle nn. 6837, 6839, 68340, 6841, 6844 e 6845 (pubblicate il 9.04.2024), ha respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.
L’obbligo di identificare e comunicare al registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo. Promosso dunque lo strumento (e le condizioni di accesso) per garantire piena trasparenza e lotta all’antiriciclaggio.
Ricordiamo che la Sezione IV del TAR per il Lazio, con l’ordinanza 7.12.2023, n. 8083, aveva sospeso l’efficacia dellla norma, bloccando di fatto il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all’apposita sezione del Registro delle Imprese, prevista per l’11.12.2023.
Appurata la validità dello strumento e delle condizioni di accesso, si attende ora la pubblicazione delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio affinché si possa riprendere l’iter delle comunicazioni all’apposito Registro.
Secondo la normativa antiriciclaggio, per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro delle Imprese del titolare effettivo sono: